Art. 3. 
 
  Il conciliatore e' nominato  con  decreto  del  Governatore  fra  i
notabili della Colonia sulla proposta del  presidente  del  tribunale
d'appello e del procuratore del Re. 
 
  Deve essere italiano, la sua carica e' gratuita, dura  due  anni  e
puo' essere confermato. 
 
  Con decreto del Governatore le  funzioni  di  conciliatore  possono
essere affidate altresi' ai commissari regionali ed ai residenti.