Art. 3. Il conciliatore e' nominato con decreto del Governatore fra i notabili della Colonia sulla proposta del presidente del tribunale d'appello e del procuratore del Re. Deve essere italiano, la sua carica e' gratuita, dura due anni e puo' essere confermato. Con decreto del Governatore le funzioni di conciliatore possono essere affidate altresi' ai commissari regionali ed ai residenti.