Art. 30. 
 
  I commissari e residenti giudicano in prima  istanza  di  tutte  le
cause fra indigeni in materia civile, commerciale e  penale,  eccetto
di quelle di competenza delle assise, le  quali  non  possono  essere
giudicate dai  detti  capi  o  perche'  le  parti  siano  di  diversa
religione o perche' appartengano a diversi paesi, tribu' o provincie. 
 
  Giudicano inoltre in grado di appello delle cause decise dai cadi e
dai capi di paesi, tribu' o provincie.