Art. 30. I commissari e residenti giudicano in prima istanza di tutte le cause fra indigeni in materia civile, commerciale e penale, eccetto di quelle di competenza delle assise, le quali non possono essere giudicate dai detti capi o perche' le parti siano di diversa religione o perche' appartengano a diversi paesi, tribu' o provincie. Giudicano inoltre in grado di appello delle cause decise dai cadi e dai capi di paesi, tribu' o provincie.