Art. 33. Ogni Autorita' che amministra giustizia in rapporto agli indigeni, secondo il presente Regolamento, si conforma nelle sue decisioni, per quanto e' possibile, compatibilmente con lo spirito della legislazione italiana, alle leggi tradizionali, secondo il Corano ed i Commentari dell'Islam, accettati nelle singole tribu', e secondo il Fata Neghesti e il Fata Mogare', che contengono i principi di diritto consacrati dal tempo in parecchi villaggi. Terra', percio', debito conto dei giudizi che precedentemente saranno stati pronunziati, in quel dato caso, in ciascuna tribu' sia dai capi o dai priori dei conventi o dai cadi e santoni, o dalle riunioni dei notabili anziani, ovvero, infine, dagli eletti raccolti in Mohaber. Il giudice dovra', con le riserve suespresse, favorire sempre l'esercizio della giustizia tradizionale nei villaggi e nelle tribu'.