Art. 33. 
 
  Ogni Autorita' che amministra giustizia in rapporto agli  indigeni,
secondo il presente Regolamento, si conforma nelle sue decisioni, per
quanto  e'  possibile,   compatibilmente   con   lo   spirito   della
legislazione italiana, alle leggi tradizionali, secondo il Corano  ed
i Commentari dell'Islam, accettati nelle singole tribu', e secondo il
Fata Neghesti e il Fata Mogare', che contengono i principi di diritto
consacrati dal tempo in parecchi villaggi. 
 
  Terra', percio',  debito  conto  dei  giudizi  che  precedentemente
saranno stati pronunziati, in quel dato caso, in ciascuna tribu'  sia
dai capi o dai priori dei conventi o dai  cadi  e  santoni,  o  dalle
riunioni dei notabili anziani, ovvero, infine, dagli eletti  raccolti
in Mohaber. 
 
  Il giudice dovra',  con  le  riserve  suespresse,  favorire  sempre
l'esercizio della giustizia tradizionale nei villaggi e nelle tribu'.