Art. 36. 
 
  Le forme di procedura, in quanto riguarda la polizia delle udienze,
sono affidate al prudente arbitrio di chi le presiede,  il  quale  ha
poteri discrezionali, e quanto prescrive deve  essere  immediatamente
eseguito; puo' sospendere dalle  funzioni  il  patrocinante  che  gli
manchi di rispetto e che si ostini a parlare quando non ne ha piu' il
diritto;  ammonisce  e  fa  uscire  dalla  sala  chi  da'  segni   di
approvazione o di  disapprovazione,  od  in  qualsiasi  modo  cagiona
disturbo; ed in caso grave puo' infliggere al disobbediente un giorno
di arresto senza formalita' di sorta, e da scontarsi immediatamente. 
 
  Nel tribunale di appello, nel tempo in cui il magistrato giudicante
abbandona la sala delle udienze, la polizia e' affidata  al  pubblico
ministero, il quale avra' gli stessi poteri sopra accennati.