Art. 36. Le forme di procedura, in quanto riguarda la polizia delle udienze, sono affidate al prudente arbitrio di chi le presiede, il quale ha poteri discrezionali, e quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito; puo' sospendere dalle funzioni il patrocinante che gli manchi di rispetto e che si ostini a parlare quando non ne ha piu' il diritto; ammonisce e fa uscire dalla sala chi da' segni di approvazione o di disapprovazione, od in qualsiasi modo cagiona disturbo; ed in caso grave puo' infliggere al disobbediente un giorno di arresto senza formalita' di sorta, e da scontarsi immediatamente. Nel tribunale di appello, nel tempo in cui il magistrato giudicante abbandona la sala delle udienze, la polizia e' affidata al pubblico ministero, il quale avra' gli stessi poteri sopra accennati.