Art. 38. Le disposizioni sancite dal presente decreto si applicano anche nelle relazioni fra europei ed indigeni; bensi' il giudice avra' sempre cura di renderle compatibili con la diversita' dei costumi e di religione, e non ammettera' indigeni a giurare contro europei, cosi' in materia civile come in penale, se non nei casi piu' gravi, e nei quali non vi siano altri modi di prova.