Art. 38. 
 
  Le disposizioni sancite dal presente  decreto  si  applicano  anche
nelle relazioni fra europei ed  indigeni;  bensi'  il  giudice  avra'
sempre cura di renderle compatibili con la diversita' dei  costumi  e
di religione, e non ammettera' indigeni  a  giurare  contro  europei,
cosi' in materia civile come in penale, se non nei casi piu' gravi, e
nei quali non vi siano altri modi di prova.