Art. 42. Coloro che intendono promuovere una causa sia civile, sia commerciale contro un capo indigeno, riconosciuto dal Governo, devono, contemporaneamente alla notificazione all'interessato, notificare in copia gli atti di citazione, i precetti ed i titoli esecutivi al commissario regionale nella cui giurisdizione quel capo risiede. Le Autorita' giudiziarie ed i funzionari addetti non devono dare corso alla causa o agli atti esecutivi quando non consti, da relazione di usciere, dell'adempimento di tale formalita'. I nomi dei capi indigeni, riconosciuti dal Governo, sono resi pubblici mediante iscrizione in un elenco, che e' affisso nella sala d'udienza di ogni ufficio giudiziario e che deve essere tenuto al corrente di ogni variazione. Le disposizioni, di cui alla prima parte di questo articolo, devono essere osservate solo per coloro i cui nomi siano contenuti nell'elenco al momento in cui l'atto di citazione o di precetto e' spiccato.