Art. 42. 
 
  Coloro  che  intendono  promuovere  una  causa  sia   civile,   sia
commerciale  contro  un  capo  indigeno,  riconosciuto  dal  Governo,
devono,  contemporaneamente   alla   notificazione   all'interessato,
notificare in copia gli atti di citazione, i  precetti  ed  i  titoli
esecutivi al commissario regionale nella cui giurisdizione quel  capo
risiede. 
 
  Le Autorita' giudiziarie ed i funzionari addetti  non  devono  dare
corso alla  causa  o  agli  atti  esecutivi  quando  non  consti,  da
relazione di usciere, dell'adempimento di tale formalita'. I nomi dei
capi indigeni, riconosciuti dal Governo, sono resi pubblici  mediante
iscrizione in un elenco, che e' affisso nella sala d'udienza di  ogni
ufficio giudiziario e che deve essere  tenuto  al  corrente  di  ogni
variazione. Le disposizioni,  di  cui  alla  prima  parte  di  questo
articolo, devono essere osservate solo per coloro i  cui  nomi  siano
contenuti nell'elenco al momento in cui  l'atto  di  citazione  o  di
precetto e' spiccato.