Art. 43. 
 
  Dinanzi al tribunale d'appello ed ai giudici regionali, si segue la
procedura sommaria stabilita dal Codice per i pretori.  Nondimeno  le
parti devono sempre presentare  le  loro  conclusioni  per  iscritto,
prima dell'assegnazione delle cause a  sentenza,  ogni  qualvolta  la
causa sia di competenza del tribunale. Qualora il magistrato lo creda
necessario  per  la  gravita'   delle   cause   o   per   circostanze
straordinarie,  potra'  disporre  che  si  compiano  quelle  maggiori
formalita' che reputera' del caso. 
 
  Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di procuratore
ad lites, che sia iscritto nell'albo dei patrocinanti della Colonia.