Art. 43. Dinanzi al tribunale d'appello ed ai giudici regionali, si segue la procedura sommaria stabilita dal Codice per i pretori. Nondimeno le parti devono sempre presentare le loro conclusioni per iscritto, prima dell'assegnazione delle cause a sentenza, ogni qualvolta la causa sia di competenza del tribunale. Qualora il magistrato lo creda necessario per la gravita' delle cause o per circostanze straordinarie, potra' disporre che si compiano quelle maggiori formalita' che reputera' del caso. Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di procuratore ad lites, che sia iscritto nell'albo dei patrocinanti della Colonia.