Art. 49. Sono inappellabili le sentenze pronunziate dal giudice regionale di Massaua nelle cause fra soli indigeni, e quelle pronunziate dai commissari e dai residenti, salvo per queste ultime il rimedio di cui all'articolo 31 del presente ordinamento. Sono pero' esse soggette al rimedio della revocazione, quale e' regolata nel capo III, titolo V, libro I del Codice di procedura civile.