Art. 49. 
 
  Sono inappellabili le sentenze pronunziate dal giudice regionale di
Massaua nelle cause fra  soli  indigeni,  e  quelle  pronunziate  dai
commissari e dai residenti, salvo per queste ultime il rimedio di cui
all'articolo 31 del presente ordinamento. 
 
  Sono pero' esse soggette al rimedio  della  revocazione,  quale  e'
regolata nel capo III, titolo V, libro  I  del  Codice  di  procedura
civile.