Art. 50. 
 
  Contro le sentenze pronunziate dalle  Autorita'  giudiziarie  della
Colonia,  competono  i   rimedi   dell'opposizione   contumaciale   e
dell'opposizione di terzo, in conformita' delle disposizioni  vigenti
nel Regno, nonche'  il  rimedio  contemplato  nell'articolo  473  del
Codice di procedura civile.