Art. 53. 
 
  Ogni pubblico ufficiale od agente della forza  pubblica,  il  quale
nell'esercizio delle sue funzioni viene a  conoscenza  di  un  reato,
deve denunciarlo alla competente  Autorita',  o  direttamente  o  per
mezzo dei propri superiori. 
 
  Nei  casi  di  eccezionale  gravita',  le  Autorita'  superiori  ne
riferiscono con massima sollecitudine al Governatore.