Art. 53. Ogni pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, il quale nell'esercizio delle sue funzioni viene a conoscenza di un reato, deve denunciarlo alla competente Autorita', o direttamente o per mezzo dei propri superiori. Nei casi di eccezionale gravita', le Autorita' superiori ne riferiscono con massima sollecitudine al Governatore.