Art. 55. 
 
  I commissari regionali ed i residenti non possono essere chiamati a
render conto  dell'esercizio  delle  loro  funzioni,  fuorche'  dalla
superiore Autorita' amministrativa,  ne'  sottoposti  a  procedimenti
penali per alcun atto di tale  esercizio,  senza  autorizzazione  del
Governatore.