Art. 56. I capi indigeni, riconosciuti dal Governatore non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione del Governatore. Essi tuttavia possono essere arrestati in caso di flagranza di reato, e contro di essi, nei casi gravi, puo' essere spiccato mandato di arresto a termine dell'articolo 74 del Codice di procedura penale.