Art. 56. 
 
  I capi indigeni, riconosciuti dal Governatore  non  possono  essere
sottoposti   a   procedimento   penale   senza   autorizzazione   del
Governatore. Essi  tuttavia  possono  essere  arrestati  in  caso  di
flagranza di reato, e contro di essi, nei  casi  gravi,  puo'  essere
spiccato mandato di arresto a termine dell'articolo 74 del Codice  di
procedura penale.