Art. 59. 
 
  Le citazioni in materia penale possono eseguirsi  oltre  che  dagli
uscieri, da un milite dell'arma dei RR. carabinieri, o  da  qualunque
graduato di truppa, o da  persona  delegata,  volta  per  volta,  dai
commissari o residenti. 
 
  Dell'eseguita notifica sara' data notizia all'Autorita' procedente.