Art. 60. 
 
  Il procuratore del Re od il giudice regionale possono delegare  per
determinati atti  d'istruttoria  i  commissari,  ed  i  residenti,  o
qualsiasi altra  Autorita'  civile  o  militare,  quando  ragioni  di
economia o di distanza lo consiglino. Inoltre nei processi  a  carico
di  indigeni,  trattandosi  di  deposizioni   testimoniali,   possono
richiedere  che  esse  vengano  raccolte  con   la   formalita'   del
giuramento. 
 
  E' in loro facolta', sempre che lo ritengano opportuno, sentire  in
sede istruttoria il testimone con giuramento. 
 
  I testi, uditi nei modi suindicati, possono non essere assunti  nel
pubblico dibattimento, nel quale  si  puo'  sempre  dar  lettura  del
relativo verbale, a meno che l'imputato non faccia espressa richiesta
che i testimoni stessi siano uditi all'udienza.