Art. 60. Il procuratore del Re od il giudice regionale possono delegare per determinati atti d'istruttoria i commissari, ed i residenti, o qualsiasi altra Autorita' civile o militare, quando ragioni di economia o di distanza lo consiglino. Inoltre nei processi a carico di indigeni, trattandosi di deposizioni testimoniali, possono richiedere che esse vengano raccolte con la formalita' del giuramento. E' in loro facolta', sempre che lo ritengano opportuno, sentire in sede istruttoria il testimone con giuramento. I testi, uditi nei modi suindicati, possono non essere assunti nel pubblico dibattimento, nel quale si puo' sempre dar lettura del relativo verbale, a meno che l'imputato non faccia espressa richiesta che i testimoni stessi siano uditi all'udienza.