Art. 61. 
 
  Nei processi penali a carico di  indigeni,  l'Autorita'  competente
puo', secondo le circostanze, determinare l'entita' delle  lesioni  e
la  durata  della  malattia  e  dell'incapacita'  al  lavoro,   senza
ricorrere all'opera del perito. 
 
  All'uopo puo' supplire la parte specifica dell'istruttoria. 
 
  Ugualmente, ove le risulanze della  specifica  forniscano  elementi
sufficienti, e'  consentito  fare  a  meno  del  completamento  della
generica, mediante perizia.