Art. 61. Nei processi penali a carico di indigeni, l'Autorita' competente puo', secondo le circostanze, determinare l'entita' delle lesioni e la durata della malattia e dell'incapacita' al lavoro, senza ricorrere all'opera del perito. All'uopo puo' supplire la parte specifica dell'istruttoria. Ugualmente, ove le risulanze della specifica forniscano elementi sufficienti, e' consentito fare a meno del completamento della generica, mediante perizia.