Art. 62. 
 
  Sulle conformi requisitorie  del  pubblico  ministero,  il  giudice
regionale od il presidente del tribunale  d'appello,  a  seconda  che
trattisi di cause di competenza del tribunale penale  o  della  Corte
d'assise, possono emettere ordinanza di non luogo a procedimento  per
inesistenza di reato, o per insufficienza di indizi di reita'.