Art. 68. 
 
  L'appello delle sentenze penali del giudice  regionale  si  propone
mediante  dichiarazione  fatta  dalla  parte,  che  vuole  appellare,
all'ufficio di cancelleria del giudice stesso nel termine  di  giorni
tre dalla pubblicazione della sentenza in cotraddittorio, o dalla sua
notificazione se contumaciale.