Art. 71. Senza pregiudizio della facolta' che compete al Governatore di dichiarare lo stato d'assedio in tutta la Colonia od in alcuna parte di essa, puo' egli, con appositi bandi o decreti, ordinare che alcuni reati o alcune determinate categorie di reati, che dopo il bando venissero commessi dagli indigeni, siano in tutta la Colonia od in determinate zone, regioni o parti di esse, giudicate da tribunale militari secondo le forme ed applicando le pene stabilite dal Codice penale militare per il tempo di guerra.