Art. 71. 
 
  Senza pregiudizio della facolta'  che  compete  al  Governatore  di
dichiarare lo stato d'assedio in tutta la Colonia od in alcuna  parte
di essa, puo' egli, con appositi bandi o decreti, ordinare che alcuni
reati o alcune determinate categorie di  reati,  che  dopo  il  bando
venissero commessi dagli indigeni, siano in tutta la  Colonia  od  in
determinate zone, regioni o parti di  esse,  giudicate  da  tribunale
militari secondo le forme ed applicando le pene stabilite dal  Codice
penale militare per il tempo di guerra.