Art. 79. 
 
  Sono escluse dalla competenza dell'Autorita' giudiziaria  ordinaria
le  controversie  vertenti  fra  famiglie  o  aggregati  di  famiglie
indigene,  tribu',  villaggi  o  provincie,  circa  il  godimento  di
proprieta' collettive ed i reciproci  diritti  di  pascolo,  tributi,
coltivazione e simili; sono  escluse  altresi'  le  controversie  fra
indigeni,  concernenti  diritti  a  titoli   o   gradi,   o   materie
esclusivamente religiose. 
 
  Per tali controversie sara' provveduto in linea amministrativa  con
apposito Regolamento da emanarsi dal Governatore della Colonia.