Art. 79. Sono escluse dalla competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria le controversie vertenti fra famiglie o aggregati di famiglie indigene, tribu', villaggi o provincie, circa il godimento di proprieta' collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributi, coltivazione e simili; sono escluse altresi' le controversie fra indigeni, concernenti diritti a titoli o gradi, o materie esclusivamente religiose. Per tali controversie sara' provveduto in linea amministrativa con apposito Regolamento da emanarsi dal Governatore della Colonia.