Art. 8. 
 
  Delle  funzioni  di  presidente  del  tribunale  d'appello   e   di
procuratore del Re vengono incaricati magistrati del Regno  di  gradi
non inferiore a quello di giudice e di sostituto procuratore del  Re,
di quelle di giudici regionali sono incaricati  magistrati  di  gradi
non inferiore a quello di pretore, e delle  funzioni  di  cancelliere
del tribunale d'appello e' incaricato uno dei cancellieri del Regno. 
 
  Tale incarico e' dato con decreto Reale sulla proposta dei Ministri
degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia. 
 
  Il  presidente  gode  dell'inamovibilita'   secondo   l'ordinamento
giudiziario del Regno.