Art. 8. Delle funzioni di presidente del tribunale d'appello e di procuratore del Re vengono incaricati magistrati del Regno di gradi non inferiore a quello di giudice e di sostituto procuratore del Re, di quelle di giudici regionali sono incaricati magistrati di gradi non inferiore a quello di pretore, e delle funzioni di cancelliere del tribunale d'appello e' incaricato uno dei cancellieri del Regno. Tale incarico e' dato con decreto Reale sulla proposta dei Ministri degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia. Il presidente gode dell'inamovibilita' secondo l'ordinamento giudiziario del Regno.