Art. 81. Il giudice regionale procede agli atti di volontaria giurisdizione a' termini delle leggi civili e commerciali. Per tali atti egli e' investito delle facolta' che sono assegnate ai pretori, ai presidenti ed ai tribunali del Regno. Gli atti di volontaria giurisdizione, che nel Regno sono di competenza del presidente della Corte d'appello e della Corte d'appello, sono deferiti al presidente del tribunale d'appello.