Art. 81. 
 
  Il giudice regionale procede agli atti di volontaria  giurisdizione
a' termini delle leggi civili e commerciali. Per tali  atti  egli  e'
investito delle facolta' che sono assegnate ai pretori, ai presidenti
ed ai tribunali del Regno. 
 
  Gli atti  di  volontaria  giurisdizione,  che  nel  Regno  sono  di
competenza  del  presidente  della  Corte  d'appello  e  della  Corte
d'appello, sono deferiti al presidente del tribunale d'appello.