Art. 82. 
 
  Quando si tratti di tutele nelle quali concorrono minori  musulmani
e minori non musulmani, si  applicano  le  norme  stabilite  per  gli
europei; ma e'  chiamato  il  cadi  a  far  parte  del  consiglio  di
famiglia. 
 
  Se si tratta di atti di giurisdizione volontaria tra musulmani,  il
presidente del tribunale e' obbligato  a  ricevere  per  iscritto  il
parere del cadi, al quale potra' non attenersi.