Art. 82. Quando si tratti di tutele nelle quali concorrono minori musulmani e minori non musulmani, si applicano le norme stabilite per gli europei; ma e' chiamato il cadi a far parte del consiglio di famiglia. Se si tratta di atti di giurisdizione volontaria tra musulmani, il presidente del tribunale e' obbligato a ricevere per iscritto il parere del cadi, al quale potra' non attenersi.