Art. 84. 
 
  La domanda d'iscrizione nell'albo  e'  diretta  al  presidente  del
tribunale di appello e deve essere accompagnata al pagamento  di  una
tassa di lire 75 per le persone indicate nell'articolo 83, e di  lire
100 per quelle indicate nell'articolo 85. 
 
  In caso sia respinta la domanda  d'iscrizione,  il  deposito  viene
restituito.