Art. 84. La domanda d'iscrizione nell'albo e' diretta al presidente del tribunale di appello e deve essere accompagnata al pagamento di una tassa di lire 75 per le persone indicate nell'articolo 83, e di lire 100 per quelle indicate nell'articolo 85. In caso sia respinta la domanda d'iscrizione, il deposito viene restituito.