Art. 91. 
 
  La Commissione del gratuito patrocinio risiede presso il  tribunale
d'appello ed e' composta del procuratore del Re, che la presiede e ne
e' relatore, da un funzionario coloniale, designato anno per anno dal
Governatore, e da un assessore destinato con decreto del presidente. 
 
  Il beneficio del gratuito patrocinio e' ammesso anche per le  cause
presso i conciliatori. 
 
  Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 
 
  Nelle cause in cui sia interessata la pubblica Amministrazione,  al
procuratore del Re e' sostituito il giudice conciliatore.