Art. 91. La Commissione del gratuito patrocinio risiede presso il tribunale d'appello ed e' composta del procuratore del Re, che la presiede e ne e' relatore, da un funzionario coloniale, designato anno per anno dal Governatore, e da un assessore destinato con decreto del presidente. Il beneficio del gratuito patrocinio e' ammesso anche per le cause presso i conciliatori. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. Nelle cause in cui sia interessata la pubblica Amministrazione, al procuratore del Re e' sostituito il giudice conciliatore.