Art. 92. Il cancelliere del tribunale d'appello adempie per tutta la Colonia le funzioni di notaio. In caso d'impedimento o di assenza, o quando sia richiesto dalle esigenze del servizio, il presidente del tribunale d'appello puo' autorizzare ad esercitare le funzioni notarili altra persona avente i requisiti per essere notaio nel Regno, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge notarile (testo unico), approvata con R. decreto 25 maggio 1879. Il cancelliere non presta cauzione e versa per intero nelle casse coloniali i diritti notarili, ad eccezione di quelli di copia ed accessi che rimangono a suo beneficio.