Art. 92. 
 
  Il cancelliere del tribunale d'appello adempie per tutta la Colonia
le funzioni di notaio. 
 
  In caso d'impedimento o di assenza, o quando  sia  richiesto  dalle
esigenze del servizio, il presidente  del  tribunale  d'appello  puo'
autorizzare ad esercitare le funzioni notarili altra persona avente i
requisiti per essere notaio  nel  Regno,  giusta  l'ultimo  capoverso
dell'articolo 5 della legge notarile (testo unico), approvata con  R.
decreto 25 maggio 1879. Il cancelliere non presta  cauzione  e  versa
per intero nelle casse coloniali i diritti notarili, ad eccezione  di
quelli di copia ed accessi che rimangono a suo beneficio.