Art. 93. I commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del tribunale, i residenti, i comandanti di distaccamento ed i comandanti delle stazioni dei carabinieri Reali, sono autorizzati a redigere le procure alle liti e ad autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da persone a loro note. Essi dovranno pero' rimettere questi atti al cancelliere del tribunale d'appello per la dovuta tassazione e percezione dei diritti. Possono pure, in caso d'urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata o ferita, con le norme fissate dall'articolo 800 del Codice civile; questi testamenti devono al piu' presto essere trasmessi al cancelliere del tribunale d'appello, e diverranno nulli tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento con le norme ordinarie. I cadi possono adempiere le funzioni di notaio fra musulmani, rimettendo pero' entro tre giorni dalla loro data gli atti da essi ricevuti, di cui non sia permessa la consegna originale alle parti, al cancelliere, che riscuote contemporaneamente, per indi versarli nella cassa coloniale, i relativi diritti, e che solo puo' rilasciare copia degli atti stessi, previa traduzione.