Art. 93. 
 
  I commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del tribunale,  i
residenti, i  comandanti  di  distaccamento  ed  i  comandanti  delle
stazioni dei  carabinieri  Reali,  sono  autorizzati  a  redigere  le
procure alle liti e ad autenticare le firme apposte ad atti  privati,
in loro presenza,  da  persone  a  loro  note.  Essi  dovranno  pero'
rimettere questi atti al cancelliere del tribunale d'appello  per  la
dovuta tassazione e percezione dei diritti. 
 
  Possono pure, in caso d'urgenza, ricevere il testamento di  persona
ammalata o ferita, con le norme fissate dall'articolo 800 del  Codice
civile; questi testamenti devono al piu' presto essere  trasmessi  al
cancelliere del tribunale d'appello, e diverranno nulli tre mesi dopo
il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento con  le
norme ordinarie. 
 
  I cadi possono adempiere  le  funzioni  di  notaio  fra  musulmani,
rimettendo pero' entro tre giorni dalla loro data gli  atti  da  essi
ricevuti, di cui non sia permessa la consegna originale  alle  parti,
al cancelliere, che riscuote contemporaneamente,  per  indi  versarli
nella cassa coloniale, i relativi diritti, e che solo puo' rilasciare
copia degli atti stessi, previa traduzione.