Art. 96. La sorveglianza e dipendenza dei detenuti in attesa di giudizio spetta al procuratore del Re, al giudice regionale o all'avvocato fiscale militare, a seconda che siano a disposizione dell'uno ovvero dell'altro. Per quanto lo permettono i locali delle carceri, si deve aver cura che i detenuti militari o borghesi indigeni siano custoditi in locali separati dai detenuti militari o borghesi europei od assimilati.