Art. 96. 
 
  La sorveglianza e dipendenza dei detenuti  in  attesa  di  giudizio
spetta al procuratore del Re, al  giudice  regionale  o  all'avvocato
fiscale militare, a seconda che siano a disposizione dell'uno  ovvero
dell'altro. 
 
  Per quanto lo permettono i locali delle carceri, si deve aver  cura
che i detenuti militari o borghesi indigeni siano custoditi in locali
separati dai detenuti militari o borghesi europei od assimilati.