(parte 2)
  2437-ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni). -  Il
socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita
il recesso. 
  Il  valore  di  liquidazione  delle  azioni  e'  determinato  dagli
amministratori, sentito  il  parere  del  collegio  sindacale  e  del
soggetto incaricato della revisione  contabile,  tenuto  conto  della
consistenza patrimoniale  della  societa'  e  delle  sue  prospettive
reddituali, nonche' dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 
  Il  valore  di  liquidazione  delle  azioni  quotate   in   mercati
regolamentati e' determinato facendo esclusivo riferimento alla media
aritmetica dei prezzi di chiusura  nei  sei  mesi  che  precedono  la
pubblicazione   ovvero   ricezione   dell'avviso   di    convocazione
dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. 
  Lo statuto puo' stabilire criteri  diversi  di  determinazione  del
valore di liquidazione, indicando  gli  elementi  dell'attivo  e  del
passivo del bilancio  che  possono  essere  rettificati  rispetto  ai
valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri  di  rettifica,
nonche' altri elementi suscettibili di  valutazione  patrimoniale  da
tenere in considerazione. 
  I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del  valore  di
cui al secondo  comma  del  presente  articolo  nei  quindici  giorni
precedenti alla  data  fissata  per  l'assemblea;  ciascun  socio  ha
diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. 
  In  caso  di  contestazione  da   proporre   contestualmente   alla
dichiarazione di recesso il valore  di  liquidazione  e'  determinato
entro novanta giorni dall'esercizio del diritto  di  recesso  tramite
relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che  provvede
anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; si  applica
in tal caso il primo comma dell'articolo 1349. 
  2437-quater (Procedimento di liquidazione).  -  Gli  amministratori
offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri  soci  in
proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili, il diritto di opzione spetta  anche  ai  possessori  di
queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. 
  L'offerta di opzione e' depositata presso il registro delle imprese
entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del  valore  di
liquidazione. Per l'esercizio del  diritto  di  opzione  deve  essere
concesso un termine  non  inferiore  a  trenta  giorni  dal  deposito
dell'offerta. 
  Coloro che esercitano il diritto di opzione,  purche'  ne  facciano
contestuale richiesta,  hanno  diritto  di  prelazione  nell'acquisto
delle azioni che siano rimaste non optate. 
  Qualora i soci non acquistino in tutto o in  parte  le  azioni  del
recedente, gli amministratori possono collocarle  presso  terzi;  nel
caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento
avviene mediante offerta nei mercati medesimi. 
  In caso di mancato collocamento ai  sensi  delle  disposizioni  dei
commi precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante
acquisto da parte  della  societa'  utilizzando  riserve  disponibili
anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. 
  In assenza di utili e riserve disponibili,  deve  essere  convocata
l'assemblea straordinaria per deliberare la  riduzione  del  capitale
sociale, ovvero lo scioglimento della societa'. 
  Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale  si  applicano
le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; 
ove l'opposizione sia accolta la societa' si scioglie. 
  2437-quinquies (Disposizioni speciali per le  societa'  con  azioni
quotate in mercati regolamentati). - Se le azioni  sono  quotate  sui
mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non  hanno
concorso  alla  deliberazione   che   comporta   l'esclusione   dalla
quotazione. (1) 
  2437-sexies (Azioni riscattabili). - Le disposizioni degli articoli
2437-ter e 2437-quater si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alle
azioni o categorie di azioni per  le  quali  lo  statuto  prevede  un
potere di riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in
tal caso  l'applicazione  della  disciplina  degli  articoli  2357  e
2357-bis. 
  2438 (Aumento di capitale). -  Un  aumento  di  capitale  non  puo'
essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano
interamente liberate. 
  In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono
solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed  ai  terzi.
Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione
delle azioni emesse in violazione del precedente comma. 
  2439 (Sottoscrizione e versamenti). -  Salvo  quanto  previsto  nel
quarto comma dell'articolo 2342, i  sottoscrittori  delle  azioni  di
nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione,  versare  alla
societa' almeno il venticinque per cento del  valore  nominale  delle
azioni sottoscritte. Se e'  previsto  un  soprapprezzo,  questo  deve
essere interamente versato all'atto della sottoscrizione. 
  Se l'aumento di capitale non e' integralmente sottoscritto entro il
termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo  2441,
secondo  e  terzo  comma,  deve  risultare  dalla  deliberazione,  il
capitale e' aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte
soltanto  se  la  deliberazione  medesima  lo   abbia   espressamente
previsto. 
  2440 (Conferimenti di beni in natura e di crediti). - Se  l'aumento
di capitale avviene mediante conferimento di  beni  in  natura  o  di
crediti si applicano le disposizioni degli  articoli  2342,  terzo  e
quinto comma, e 2343. 
  2441 (Diritto di opzione).- Le  azioni  di  nuova  emissione  e  le
obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in  opzione
ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se  vi  sono
obbligazioni convertibili il  diritto  di  opzione  spetta  anche  ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto
di cambio. 
  L'offerta di opzione deve essere depositata  presso  l'ufficio  del
registro delle imprese. Salvo quanto previsto  dalle  leggi  speciali
per le societa' con azioni  quotate  in  mercati  regolamentati,  per
l'esercizio del diritto di opzione deve essere  concesso  un  termine
non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. 
  Coloro che esercitano il diritto di opzione,  purche'  ne  facciano
contestuale richiesta,  hanno  diritto  di  prelazione  nell'acquisto
delle azioni e delle obbligazioni convertibili in  azioni  che  siano
rimaste  non  optate.  Se  le  azioni  sono   quotate   sui   mercati
regolamentati, i diritti di  opzione  non  esercitati  devono  essere
offerti nel mercato regolamentato  dagli  amministratori,  per  conto
della societa', per almeno cinque riunioni, entro il mese  successivo
alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma. 
  Il diritto di opzione non spetta per le azioni di  nuova  emissione
che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono  essere
liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa'  con  azioni
quotate in mercati regolamentati lo statuto puo'  altresi'  escludere
il diritto di opzione nei limiti del dieci  per  cento  del  capitale
sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo  di  emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio'  sia  confermato
in apposita  relazione  dalla  societa'  incaricata  della  revisione
contabile. 
  Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto  di  opzione
puo' essere escluso o limitato con la  deliberazione  di  aumento  di
capitale, approvata da tanti soci che rappresentino  oltre  la  meta'
del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea
di convocazione successiva alla prima. 
  Le proposte  di  aumento  di  capitale  sociale  con  esclusione  o
limitazione del diritto di opzione, ai sensi del  primo  periodo  del
quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono  essere
illustrate dagli amministratori con apposita relazione,  dalla  quale
devono risultare le  ragioni  dell'esclusione  o  della  limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura,  le
ragioni  di  questo  e  in  ogni  caso  i  criteri  adottati  per  la
determinazione del prezzo di  emissione.  La  relazione  deve  essere
comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al  consiglio
di sorveglianza e al  soggetto  incaricato  del  controllo  contabile
almeno trenta giorni prima di quello fissato per  l'assemblea.  Entro
quindici giorni il  collegio  sindacale  deve  esprimere  il  proprio
parere sulla congruita' del prezzo  di  emissione  delle  azioni.  Il
parere del collegio sindacale e  la  relazione  giurata  dell'esperto
designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono
restare depositati nella  sede  della  societa'  durante  i  quindici
giorni  che  precedono  l'assemblea  e  finche'  questa   non   abbia
deliberato;  i  soci  possono  prenderne  visione.  La  deliberazione
determina il prezzo di emissione delle azioni in base al  valore  del
patrimonio netto, tenendo conto, per  le  azioni  quotate  in  borsa,
anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. 
  Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora
la deliberazione di aumento di capitale  preveda  che  le  azioni  di
nuova emissione siano sottoscritte da  banche,  da  enti  o  societa'
finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per  le
societa'  e  la  borsa   ovvero   da   altri   soggetti   autorizzati
all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari,
con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni
di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del  presente
articolo.  Nel  periodo  di  detenzione  delle  azioni  offerte  agli
azionisti e comunque fino  a  quando  non  sia  stato  esercitato  il
diritto di opzione, i medesimi soggetti  non  possono  esercitare  il
diritto di  voto.  Le  spese  dell'operazione  sono  a  carico  della
societa' e la deliberazione di aumento del  capitale  deve  indicarne
l'ammontare. 
  Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta
per le assemblee straordinarie puo'  essere  escluso  il  diritto  di
opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se
queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa'  o
di societa' che la  controllano  o  che  sono  da  essa  controllate.
L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto  deve  essere
approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma. 
  2442  (Passaggio  di  riserve  a  capitale).  -  L'assemblea   puo'
aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve  e  gli  altri
fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. 
  In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le  stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere  assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle  da  essi  gia'
possedute. 
  L'aumento di capitale puo'  attuarsi  anche  mediante  aumento  del
valore nominale delle azioni in circolazione. 
  2443 (Delega agli amministratori). -  Lo  statuto  puo'  attribuire
agli amministratori la facolta' di aumentare in una o piu'  volte  il
capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di
cinque anni dalla data dell'iscrizione della  societa'  nel  registro
delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere  anche  l'adozione  delle
deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441;  in
questo  caso  si  applica  in  quanto  compatibile  il  sesto   comma
dell'articolo  2441  e  lo  statuto  determina  i  criteri  cui   gli
amministratori devono attenersi. 
  La facolta' di cui al secondo periodo  del  precedente  comma  puo'
essere  attribuita  anche  mediante  modificazione   dello   statuto,
approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma  dell'articolo
2441, per  il  periodo  massimo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione. 
  Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il
capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato  e
iscritto a norma dall'articolo 2436. 
  2444 (Iscrizione nel registro delle imprese). - Nei  trenta  giorni
dall'avvenuta sottoscrizione delle  azioni  di  nuova  emissione  gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro  delle
imprese un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito. 
  Fino a che l'iscrizione nel registro non  sia  avvenuta,  l'aumento
del capitale non puo' essere menzionato negli atti della societa'. 
  2445 (Riduzione del capitale sociale). - La riduzione del  capitale
sociale  puo'  aver  luogo  sia   mediante   liberazione   dei   soci
dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso  del
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. 
  L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni  e
le modalita' della riduzione. La riduzione deve comunque  effettuarsi
con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo
la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. 
  La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo novanta  giorni
dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche'  entro
questo termine  nessun  creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione
abbia fatto opposizione. 
  Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo  di  pregiudizio
per i creditori oppure la societa' abbia  prestato  idonea  garanzia,
dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione. 
  2446 (Riduzione del capitale per perdite). - Quando risulta che  il
capitale e' diminuito di oltre un terzo in  conseguenza  di  perdite,
gli amministratori o il consiglio di gestione, e  nel  caso  di  loro
inerzia il collegio sindacale ovvero il  consiglio  di  sorveglianza,
devono  senza  indugio  convocare  l'assemblea  per   gli   opportuni
provvedimenti. All'assemblea deve  essere  sottoposta  una  relazione
sulla situazione patrimoniale della societa', con le osservazioni del
collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia  nella
sede  della  societa'  durante  gli   otto   giorni   che   precedono
l'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea
gli amministratori devono dare conto dei fatti  di  rilievo  avvenuti
dopo la redazione della relazione. 
  Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita  a
meno  di  un  terzo,  l'assemblea  ordinaria  o   il   consiglio   di
sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio  deve  ridurre
il capitale in proporzione delle perdite accertate. In  mancanza  gli
amministratori e i sindaci o  il  consiglio  di  sorveglianza  devono
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede,
sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto  a  reclamo,  che
deve  essere  iscritto  nel  registro  delle  imprese  a  cura  degli
amministratori. 
  Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano senza  valore
nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una  deliberazione
adottata con le maggioranze previste  per  l'assemblea  straordinaria
possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al  precedente
comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica  in
tal caso l'articolo 2436. 
  2447 (Riduzione  del  capitale  sociale  al  di  sotto  del  limite
legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,  questo
si riduce al disotto del minimo  stabilito  dall'articolo  2327,  gli
amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia,
il  consiglio  di  sorveglianza  devono   senza   indugio   convocare
l'assemblea  per  deliberare  la  riduzione  del   capitale   ed   il
contemporaneo aumento del medesimo ad  una  cifra  non  inferiore  al
detto minimo, o la trasformazione della societa'. 
 
                             Sezione XI 
           Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
  2447-bis (Patrimoni  destinati  ad  uno  specifico  affare).  -  La
societa' puo': 
   a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in
via esclusiva ad uno specifico affare; 
   b) convenire che nel contratto relativo al  finanziamento  di  uno
specifico affare al rimborso  totale  o  parziale  del  finanziamento
medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso,  o  parte  di
essi. 
  Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni  destinati  ai
sensi della lettera a) del primo comma non possono essere  costituiti
per un valore complessivamente  superiore  al  dieci  per  cento  del
patrimonio  netto  della  societa'  e  non  possono  comunque  essere
costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attivita' riservate
in base alle leggi speciali. 
  2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). - La
deliberazione  che  ai  sensi  della  lettera  a)  del  primo   comma
dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico  affare
deve indicare: 
   a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio; 
   b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; 
   c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruita' del
patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalita' e le
regole  relative  al  suo  impiego,  il  risultato  che  si   intende
perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; 
   d) gli eventuali apporti di terzi, le modalita' di controllo sulla
gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; 
   e)  la  possibilita'   di   emettere   strumenti   finanziari   di
partecipazione all'affare, con la specifica indicazione  dei  diritti
che attribuiscono; 
   f) la nomina  di  una  societa'  di  revisione  per  il  controllo
contabile sull'andamento  dell'affare,  quando  la  societa'  non  e'
assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori
non professionali; 
   g) le regole di rendicontazione dello specifico affare. 
  Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione  di  cui
al presente articolo e' adottata dal consiglio di  amministrazione  o
di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
  2447-quater  (Pubblicita'   della   costituzione   del   patrimonio
destinato). - La deliberazione prevista dal precedente articolo  deve
essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436. 
  Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della  deliberazione
nel  registro   delle   imprese   i   creditori   sociali   anteriori
all'iscrizione possono fare  opposizione.  Il  tribunale,  nonostante
l'opposizione, puo' disporre che la deliberazione sia eseguita previa
prestazione da parte della societa' di idonea garanzia. 
  2447-quinquies (Diritti dei creditori). - Decorso il termine di cui
al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel
registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi  previsto,
i creditori della societa' non possono far valere alcun  diritto  sul
patrimonio destinato allo specifico affare  ne',  salvo  che  per  la
parte  spettante  alla  societa',  sui  frutti  o  proventi  da  esso
derivanti. 
  Qualora nel  patrimonio  siano  compresi  immobili  o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri, la disposizione del  precedente  comma
non si applica fin quando la destinazione allo specifico  affare  non
e' trascritta nei rispettivi registri. 
  Qualora  la  deliberazione  prevista  dall'articolo  2447-ter   non
disponga diversamente, per le  obbligazioni  contratte  in  relazione
allo specifico affare la societa' risponde nei limiti del  patrimonio
ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilita' illimitata
della societa' per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. 
  Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare
espressa  menzione  del  vincolo  di  destinazione;  in  mancanza  ne
risponde la societa' con il suo patrimonio residuo. 
  2447-sexies (Libri obbligatori e altre scritture contabili). -  Con
riferimento allo specifico affare cui un patrimonio e'  destinato  ai
sensi della lettera a) del primo comma  dell'articolo  2447-bis,  gli
amministratori o il consiglio di  gestione  tengono  separatamente  i
libri e le scritture  contabili  prescritti  dagli  articoli  2214  e
seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la societa' deve
altresi'  tenere  un  libro  indicante   le   loro   caratteristiche,
l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalita'  dei
titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli  ad
essi relativi. 
  2447-septies (Bilancio).  -  I  beni  e  i  rapporti  compresi  nei
patrimoni destinati  ai  sensi  della  lettera  a)  del  primo  comma
dell'articolo  2447-bis  sono  distintamente  indicati  nello   stato
patrimoniale della societa'. 
  Per ciascun patrimonio destinato  gli  amministratori  redigono  un
separato rendiconto, allegato al bilancio,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 2423 e seguenti. 
  Nella  nota   integrativa   del   bilancio   della   societa'   gli
amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni  e
dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato,  ivi
inclusi  quelli  apportati  da  terzi,  i  criteri  adottati  per  la
imputazione degli elementi comuni di costo e di  ricavo,  nonche'  il
corrispondente regime della responsabilita'. 
  Qualora  la  deliberazione  costitutiva  del  patrimonio  destinato
preveda  una  responsabilita'  illimitata  della  societa'   per   le
obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare,  l'impegno
da cio' derivante deve risultare in calce allo stato  patrimoniale  e
formare oggetto di valutazione secondo criteri  da  illustrare  nella
nota integrativa. 
  2447-octies (Assemblee speciali). - Per ogni categoria di strumenti
finanziari previsti dalla lettera e) del  primo  comma  dell'articolo
2447-ter l'assemblea dei possessori delibera: 
   1) sulla nomina  e  sulla  revoca  dei  rappresentanti  comuni  di
ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare  andamento
dello specifico affare, e sull'azione  di  responsabilita'  nei  loro
confronti; 
   2) sulla costituzione di un fondo per  le  spese  necessarie  alla
tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari
e sul rendiconto relativo; 
   3) sulle modificazioni  dei  diritti  attribuiti  dagli  strumenti
finanziari; 
   4) sulle controversie con la societa' e sulle relative transazioni
e rinunce; 
   5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di
strumenti finanziari. 
  Alle assemblee speciali  si  applicano  le  disposizioni  contenute
negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto  comma,  2416  e
2419. 
  Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418. 
  2447-novies (Rendiconto finale). - Quando  si  realizza  ovvero  e'
divenuto impossibile l'affare cui e' stato destinato un patrimonio ai
sensi della lettera a) del primo comma  dell'articolo  2447-bis,  gli
amministratori o il consiglio  di  gestione  redigono  un  rendiconto
finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del  soggetto
incaricato della revisione contabile, deve essere  depositato  presso
l'ufficio del registro delle imprese. 
  Nel caso in  cui  non  siano  state  integralmente  soddisfatte  le
obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare  cui
era destinato il patrimonio, i relativi creditori  possono  chiederne
la  liquidazione  mediante  lettera  raccomandata  da  inviare   alla
societa'  entro  novanta  giorni  dal  deposito  di  cui   al   comma
precedente. Si applicano in  tal  caso,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni sulla liquidazione della societa'. 
  Sono comunque salvi, con riferimento ai beni  e  rapporti  compresi
nel  patrimonio  destinato,  i   diritti   dei   creditori   previsti
dall'articolo 2447-quinquies. 
  La  deliberazione  costitutiva  del   patrimonio   destinato   puo'
prevedere anche altri  casi  di  cessazione  della  destinazione  del
patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi  ed  in  quella  di
fallimento della societa' si applicano le disposizioni  del  presente
articolo. 
  2447-decies (Finanziamento destinato ad uno specifico affare). - Il
contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai  sensi
della  lettera  b)  del  primo  comma  dell'articolo  2447-bis   puo'
prevedere che al rimborso totale o parziale del  finanziamento  siano
destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei  proventi  dell'affare
stesso. 
  Il contratto deve contenere: 
   a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo
specifico oggetto; le modalita' ed i tempi di realizzazione; i  costi
previsti ed i ricavi attesi; 
   b)  il  piano  finanziario  dell'operazione,  indicando  la  parte
coperta dal finanziamento e quella a carico della societa'; 
   c)   i   beni    strumentali    necessari    alla    realizzazione
dell'operazione; 
   d)  le  specifiche  garanzie  che  la  societa'  offre  in  ordine
all'obbligo di esecuzione del contratto e di  corretta  e  tempestiva
realizzazione dell'operazione; 
   e) i controlli che il finanziatore, o soggetto  da  lui  delegato,
puo' effettuare sull'esecuzione dell'operazione; 
   f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e
le modalita' per determinarli; 
   g) le eventuali garanzie che la societa' presta per il rimborso di
parte del finanziamento; 
   h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale  nulla  piu'  e'
dovuto al finanziatore. 
  I proventi dell'operazione  costituiscono  patrimonio  separato  da
quello della societa', e da quello relativo ad ogni altra  operazione
di finanziamento effettuata ai sensi della presente  disposizione,  a
condizione: 
   a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione  presso
l'ufficio del registro delle imprese; 
   b)  che   la   societa'   adotti   sistemi   di   incasso   e   di
contabilizzazione idonei ad individuare in ogni  momento  i  proventi
dell'affare ed a  tenerli  separati  dal  restante  patrimonio  della
societa'. 
  Alle condizioni di cui  al  comma  precedente,  sui  proventi,  sui
frutti di essi  e  degli  investimenti  eventualmente  effettuati  in
attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte
dei creditori sociali; alle medesime condizioni,  delle  obbligazioni
nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il  patrimonio
separato, tranne l'ipotesi di garanzia parziale  di  cui  al  secondo
comma, lettera g). 
  I creditori della societa', sino al rimborso del  finanziamento,  o
alla scadenza del termine di cui al secondo  comma,  lettera  h)  sui
beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono
esercitare esclusivamente  azioni  conservative  a  tutela  dei  loro
diritti. 
  Se il fallimento della societa' impedisce  la  realizzazione  o  la
continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al  comma
precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al  passivo
per il suo credito, al netto delle somme di  cui  ai  commi  terzo  e
quarto. 
  Fuori  dall'ipotesi  di  cartolarizzazione  previste  dalle   leggi
vigenti, il finanziamento non puo'  essere  rappresentato  da  titoli
destinati alla circolazione. 
  La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai  proventi  di
cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere
l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli  relativi
ai beni. 
 
                             Sezione XII 
 
  2448 (Effetti della pubblicazione nel registro  delle  imprese).  -
Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o  il  deposito
nel registro delle imprese sono opponibili  ai  terzi  soltanto  dopo
tale pubblicazione, a meno che la societa' provi che i terzi ne erano
a conoscenza. 
  Per le operazioni  compiute  entro  il  quindicesimo  giorno  dalla
pubblicazione  di  cui  al  comma  precedente,  gli  atti  non   sono
opponibili ai terzi che provino di essere stati nella  impossibilita'
di averne conoscenza. 
 
                            Sezione XIII 
  Delle societa' con partecipazione dello Stato o di enti pubblici 
 
  2449 (Societa' con partecipazione dello Stato o di enti  pubblici).
- Se lo Stato  o  gli  enti  pubblici  hanno  partecipazioni  in  una
societa' per azioni, lo statuto puo' ad essi conferire la facolta' di
nominare uno o piu' amministratori o sindaci  ovvero  componenti  del
consiglio di sorveglianza. 
  Gli amministratori e i sindaci o  i  componenti  del  consiglio  di
sorveglianza nominati a norma del  comma  precedente  possono  essere
revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. 
  Essi  hanno  i  diritti  e  gli  obblighi   dei   membri   nominati
dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 
  2450 (Amministratori e sindaci  nominati  dallo  Stato  o  da  enti
pubblici). - Le disposizioni dell'articolo  precedente  si  applicano
anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato  o
a enti pubblici, anche in mancanza di  partecipazione  azionaria,  la
nomina di uno o  piu'  amministratori  o  sindaci  o  componenti  del
consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente. 
  Qualora  uno  o  piu'  sindaci  siano  nominati  dallo  Stato,   il
presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi. 
 
                             Sezione XIV 
                Delle societa' di interesse nazionale 
 
  2451 (Norme applicabili). -  Le  disposizioni  di  questo  capo  si
applicano anche  alle  societa'  per  azioni  d'interesse  nazionale,
compatibilmente  con  le  disposizioni  delle  leggi   speciali   che
stabiliscono per tali societa' una particolare  disciplina  circa  la
gestione sociale, la trasferibilita' delle azioni, il diritto di voto
e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.". 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica in G.U. 04/07/2003, n. 153  ha  disposto  che
"alla pag. 53, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in  cui  viene
riportato l'art. 2437-quinquies del codice civile  [...],  nel  primo
comma,  dove  e'  scritto:  «Se  le  azioni   quotate   sui   mercati
regolamentati  ...»,  leggasi:  «Se  le  azioni  quotate  in  mercati
regolamentati ...»". 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/07/2003,  n.
153 e dall'errata-corrige  pubblicato  in  G.U.  04/07/2003,  n.  153
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.