Art. 2 
                Modifica della disciplina riguardante 
le societa' in accomandita per azioni 
 
  1. Il Capo VI del Titolo  V  del  Libro  V  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
 
          "Capo VI della societa' in accomandita per azioni 
 
  2452  (Responsabilita'  e  partecipazioni).  -  Nella  societa'  in
accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali, e  i  soci  accomandanti
sono obbligati nei limiti della quota di  capitale  sottoscritta.  Le
quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. 
  2453 (Denominazione sociale). - La denominazione della societa'  e'
costituita dal  nome  di  almeno  uno  dei  soci  accomandatari,  con
l'indicazione di societa' in accomandita per azioni. 
  2454 (Norme applicabili). - Alla societa' in accomandita per azioni
sono applicabili le norme  relative  alla  societa'  per  azioni,  in
quanto compatibili con le disposizioni seguenti. 
  2455 (Soci accomandatari). - L'atto  costitutivo  deve  indicare  i
soci accomandatari. 
  I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti
agli obblighi degli amministratori della societa' per azioni. 
  2456   (Revoca   degli   amministratori).   -   La   revoca   degli
amministratori deve essere deliberata con la  maggioranza  prescritta
per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della societa'  per
azioni. 
  Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore  revocato
ha diritto al risarcimento dei danni. 
  2457 (Sostituzione degli  amministratori).  -  L'assemblea  con  la
maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede  a  sostituire
l'amministratore  che,  per  qualunque  causa,  ha  cessato  dal  suo
ufficio. Nel caso di pluralita' di  amministratori,  la  nomina  deve
essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. 
  Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio  accomandatario
dal momento dell'accettazione della nomina. 
  2458 (Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori). - In
caso di cessazione  dall'ufficio  di  tutti  gli  amministratori,  la
societa' si scioglie se nel termine di centottanta giorni non  si  e'
provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non  hanno  accettato
la carica. 
  Per questo periodo il collegio sindacale nomina  un  amministratore
provvisorio   per   il   compimento   degli   atti    di    ordinaria
amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la  qualita'
di socio accomandatario. 
  2459   (Sindaci,   consiglio   di   sorveglianza   e   azione    di
responsabilita). - I soci accomandatari non hanno diritto di voto per
le azioni ad essi spettanti nelle  deliberazioni  dell'assemblea  che
concernono la nomina e la revoca dei sindaci  ovvero  dei  componenti
del  consiglio  di  sorveglianza   e   l'esercizio   del!'azione   di
responsabilita'. 
  2460 (Modificazioni  dell'atto  costitutivo).  -  Le  modificazioni
dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea  con  le
maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria  della  societa'
per azioni, e  devono  inoltre  essere  approvate  da  tutti  i  soci
accomandatari. 
  2461 (Responsabilita' degli accomandatari  verso  i  terzi).  -  La
responsabilita' dei soci accomandatari  verso  i  terzi  e'  regolata
dall'articolo 2304. 
  Il socio accomandatario che cessa  dall'ufficio  di  amministratore
non risponde per le obbligazioni della societa' sorte  posteriormente
all'iscrizione  nel   registro   delle   imprese   della   cessazione
dall'ufficio.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/07/2003,  n.
153 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.