Art. 3 
Modifica della disciplina riguardante le societa'  a  responsabilita'
                              limitata 
 
  1. Il Capo VII del Titolo V  del  Libro  V  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
 
         "Capo VII della societa' a responsabilita' limitata 
                              Sezione I 
                        Disposizioni generali 
 
  2462 (Responsabilita). - Nella societa' a responsabilita'  limitata
per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il  suo
patrimonio. 
  In caso di insolvenza della societa', per le  obbligazioni  sociali
sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione  e'  appartenuta  ad
una  sola  persona,  questa   risponde   illimitatamente   quando   i
conferimenti non  siano  stati  effettuati  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicita'
prescritta dall'articolo 2470. 
  2463 (Costituzione). -  La  societa'  puo'  essere  costituita  con
contratto o con atto unilaterale. 
  L'atto costitutivo deve essere redatto per  atto  pubblico  e  deve
indicare: 
    1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di
ciascun socio; 
    2) la  denominazione,  contenente  l'indicazione  di  societa'  a
responsabilita' limitata, e il comune ove sono poste  la  sede  della
societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 
    4) l'ammontare del capitale,  non  inferiore  a  diecimila  euro,
sottoscritto e di quello versato; 
    5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti
e ai beni conferiti in natura; 
    6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 
    7) le norme relative al funzionamento della  societa',  indicando
quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 
    8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e  gli  eventuali
soggetti incaricati del controllo contabile; 
    9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese  per  la
costituzione poste a carico della societa'. 
  Si  applicano  alla  societa'   a   responsabilita'   limitata   le
disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. 
 
                             Sezione II 
                   Dei conferimenti e delle quote 
 
  2464 (Conferimenti). - Il valore dei conferimenti non  puo'  essere
complessivamente  inferiore  all'ammontare   globale   del   capitale
sociale. 
  Possono   essere   conferiti   tutti   gli   elementi   dell'attivo
suscettibili di valutazione economica. 
  Se  nell'atto  costitutivo  non  e'  stabilito   diversamente,   il
conferimento deve farsi in danaro. 
  Alla  sottoscrizione  dell'atto  costitutivo  deve  essere  versato
presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti  in
danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione  con  atto
unilaterale, il loro intero  ammontare.  Il  versamento  puo'  essere
sostituito dalla stipula, per un importo  almeno  corrispondente,  di
una polizza di assicurazione o di una fideiussione  bancaria  con  le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri; in tal caso il socio puo' in ogni momento sostituire la
polizza o  la  fideiussione  con  il  versamento  del  corrispondente
importo in danaro. 
  Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si  osservano  le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le  quote  corrispondenti  a
tali conferimenti devono essere  integralmente  liberate  al  momento
della sottoscrizione. 
  Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di  una
polizza di assicurazione o  di  una  fideiussione  bancaria  con  cui
vengono  garantiti,  per  l'intero  valore  ad  essi  assegnato,  gli
obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione  d'opera
o di servizi  a  favore  della  societa'.  In  tal  caso,  se  l'atto
costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione  possono  essere
sostituite dal socio con il  versamento  a  titolo  di  cauzione  del
corrispondente importo in danaro presso la societa'. 
  Se viene meno la pluralita' dei soci, i  versamenti  ancora  dovuti
devono essere effettuati nei novanta giorni. 
  2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi
conferisce beni in natura o  crediti  deve  presentare  la  relazione
giurata di un esperto o di una societa'  di  revisione  iscritti  nel
registro dei revisori  contabili  o  di  una  societa'  di  revisione
iscritta  nell'apposito  registro  albo.  La  relazione,   che   deve
contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti,  l'indicazione
dei criteri di valutazione adottati  e  l'attestazione  che  il  loro
valore e' almeno pari a quello  ad  essi  attribuito  ai  fini  della
determinazione del capitale sociale  e  dell'eventuale  soprapprezzo,
deve essere allegata all'atto costitutivo. 
  La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto
da parte della societa', per un corrispettivo  pari  o  superiore  al
decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori,
dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione  della
societa' nel registro delle imprese. In tal  caso  l'acquisto,  salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve  essere  autorizzato
con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479. 
  Nei casi previsti dai precedenti  commi  si  applicano  il  secondo
comma dell'articolo 2343 ed il quarto e  quinto  comma  dell'articolo
2343-bis. 
  2466 (Mancata esecuzione dei  conferimenti).  -  Se  il  socio  non
esegue il conferimento nel  termine  prescritto,  gli  amministratori
diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. 
  Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora  non
ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione  dei  conferimenti
dovuti, possono vendere agli altri soci  in  proporzione  della  loro
partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e' effettuata  a
rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante  dall'ultimo
bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se  l'atto
costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto. 
  Se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di  compratori,  gli
amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse.  Il
capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. 
  Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci. 
  Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in
cui per qualsiasi motivo siano  scadute  o  divengano  inefficaci  la
polizza  assicurativa  o  la  garanzia  bancaria  prestate  ai  sensi
dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilita' del socio
di sostituirle  con  il  versamento  del  corrispondente  importo  di
danaro. 
  2467 (Finanziamenti dei soci). - Il rimborso dei finanziamenti  dei
soci  a  favore  della   societa'   e'   postergato   rispetto   alla
soddisfazione  degli  altri  creditori  e,  se   avvenuto   nell'anno
precedente la dichiarazione di fallimento della societa', deve essere
restituito. 
  Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei  soci  a
favore della societa' quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono
stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo
di  attivita'  esercitata  dalla  societa',  risulta   un   eccessivo
squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure  in
una situazione finanziaria della societa' nella quale  sarebbe  stato
ragionevole un conferimento. 
  2468 (Quote di partecipazione). - Le partecipazioni  dei  soci  non
possono essere rappresentate da  azioni  ne'  costituire  oggetto  di
sollecitazione all'investimento. 
  Salvo quanto disposto dal terzo  comma  del  presente  articolo,  i
diritti  sociali  spettano  ai  soci  in  misura  proporzionale  alla
partecipazione da  ciascuno  posseduta.  Se  l'atto  costitutivo  non
prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate  in
misura proporzionale al conferimento. 
  Resta  salva  la  possibilita'  che  l'atto   costitutivo   preveda
l'attribuzione a singoli  soci  di  particolari  diritti  riguardanti
l'amministrazione della societa' o la distribuzione degli utili. 
  Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e  salvo  in  ogni
caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo  2473,  i  diritti
previsti dal precedente comma possono essere modificati solo  con  il
consenso di tutti i soci. 
  Nel caso di comproprieta' di  una  partecipazione,  i  diritti  dei
comproprietari devono essere esercitati da un  rappresentante  comune
nominato secondo le modalita' previste dagli articoli  1105  e  1106.
Nel caso di pegno, usufrutto  o  sequestro  delle  partecipazioni  si
applica l'articolo 2352. 
  2469 (Trasferimento delle partecipazioni). - Le partecipazioni sono
liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa
di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. 
  Qualora  l'atto  costitutivo  preveda   l'intrasferibilita'   delle
partecipazioni o ne  subordini  il  trasferimento  al  gradimento  di
organi sociali, di soci o di  terzi  senza  prevederne  condizioni  e
limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono
il trasferimento a causa di morte, il socio o i  suoi  eredi  possono
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali
casi l'atto costitutivo puo' stabilire un termine,  non  superiore  a
due anni dalla costituzione della  societa'  o  dalla  sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale  il  recesso  non  puo'  essere
esercitato. 
  2470  (Efficacia  e   pubblicita).   -   Il   trasferimento   delle
partecipazioni  ha  effetto  di  fronte  alla  societa'  dal  momento
dell'iscrizione nel  libro  dei  soci  secondo  quanto  previsto  nel
successivo comma. 
  L'atto  di  trasferimento,  con  sottoscrizione  autenticata,  deve
essere  depositato  entro  trenta   giorni,   a   cura   del   notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese  nella  cui
circoscrizione  e'  stabilita  la  sede  sociale.  L'iscrizione   del
trasferimento  nel  libro   dei   soci   ha   luogo,   su   richiesta
dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da  cui
risultino  il  trasferimento  e  l'avvenuto  deposito.  In  caso   di
trasferimento a causa  di  morte  il  deposito  e  l'iscrizione  sono
effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione
della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro  dei  soci
dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni. 
  Se la quota e' alienata con successivi contratti  a  piu'  persone,
quella  tra  esse  che  per  prima  ha  effettuato  in   buona   fede
l'iscrizione nel registro delle  imprese  e'  preferita  alle  altre,
anche se il suo titolo e' di data posteriore. 
  Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio  o  muta
la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione  contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data  e
del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede  e
cittadinanza dell'unico socio. 
  Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei  soci,  gli
amministratori  ne  devono  depositare  apposita  dichiarazione   per
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
  L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla
pubblicita' prevista nei commi precedenti. 
  Le  dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai  precedenti
quarto e quinto comma devono essere depositate  entro  trenta  giorni
dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di  tale
iscrizione. 
  2471 (Espropriazione della  partecipazione).  -  La  partecipazione
puo' formare oggetto di espropriazione.  Il  pignoramento  si  esegue
mediante notificazione al  debitore  e  alla  societa'  e  successiva
iscrizione nel registro delle imprese. Gli  amministratori  procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. 
  L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione
deve essere notificata alla societa' a cura del creditore. 
  Se  la  partecipazione  non  e'  liberamente  trasferibile   e   il
creditore, il debitore e la societa' non si accordano  sulla  vendita
della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e'
priva di effetto  se,  entro  dieci  giorni  dall'aggiudicazione,  la
societa' presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. 
  Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso  di
fallimento di un socio. 
  2471-bis (Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione). -  La
partecipazione puo' formare oggetto di pegno, usufrutto e  sequestro.
Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che  precede,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 2352. 
  2472  (Responsabilita'  dell'alienante  per  i  versamenti   ancora
dovuti). - Nel caso di cessione della partecipazione  l'alienante  e'
obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di  tre  anni
dall'iscrizione  del  trasferimento  nel  libro  dei  soci,   per   i
versamenti ancora dovuti. 
  Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non  quando
la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa. 
  2473 (Recesso del socio). - L'atto costitutivo determina quando  il
socio puo' recedere dalla societa' e le relative modalita'.  In  ogni
caso il diritto di recesso compete ai soci che non  hanno  consentito
al cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua  fusione
o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento
della sede all'estero alla  eliminazione  di  una  o  piu'  cause  di
recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di  operazioni
che  comportano  una  sostanziale  modificazione  dell'oggetto  della
societa'  determinato   nell'atto   costitutivo   o   una   rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci  a  norma  dell'articolo
2468, quarto comma. Restano  salve  le  disposizioni  in  materia  di
recesso  per  le  societa'  soggette  ad  attivita'  di  direzione  e
coordinamento. 
  Nel caso di societa' contratta a tempo indeterminato il diritto  di
recesso compete al socio in ogni momento e puo' essere esercitato con
un preavviso di almeno centottanta giorni;  l'atto  costitutivo  puo'
prevedere un periodo di preavviso  di  durata  maggiore  purche'  non
superiore ad un anno. 
  I soci che recedono dalla societa' hanno  diritto  di  ottenere  il
rimborso della propria partecipazione in proporzione  del  patrimonio
sociale. Esso a tal fine e' determinato tenendo conto del suo  valore
di mercato al momento della dichiarazione  di  recesso;  in  caso  di
disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di
un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su
istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso  il  primo
comma dell'articolo 1349. 
  Il rimborso delle partecipazioni per cui  e'  stato  esercitato  il
diritto di recesso deve  essere  eseguito  entro  centottanta  giorni
dalla comunicazione del  medesimo  fatta  alla  societa'.  Esso  puo'
avvenire  anche  mediante  acquisto  da  parte   degli   altri   soci
proporzionalmente alle loro partecipazioni  oppure  da  parte  di  un
terzo concordemente individuato da soci medesimi.  Qualora  cio'  non
avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili  o
in mancanza corrispondentemente riducendo  il  capitale  sociale;  in
quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di
esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio
receduto, la societa' viene posta in liquidazione. 
  Il recesso non puo' essere esercitato e,  se  gia'  esercitato,  e'
privo di  efficacia,  se  la  societa'  revoca  la  delibera  che  lo
legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'. 
  2473-bis  (Esclusione  del  socio).  -  L'atto   costitutivo   puo'
prevedere specifiche ipotesi  di  esclusione  per  giusta  causa  del
socio. In tal  caso  si  applicano  le  disposizioni  del  precedente
articolo, esclusa la possibilita' del rimborso  della  partecipazione
mediante riduzione del capitale sociale. 
  2474 (Operazioni sulle proprie partecipazioni). - In nessun caso la
societa' puo'  acquistare  o  accettare  in  garanzia  partecipazioni
proprie, ovvero accordare prestiti o fornire  garanzia  per  il  loro
acquisto o la loro sottoscrizione. 
 
                             Sezione III 
         Dell'amministrazione della societa' e dei controlli 
 
  2475 (Amministrazione della societa). - Salvo diversa  disposizione
dell'atto costitutivo, l'amministrazione della societa' e' affidata a
uno o piu' soci nominati  con  decisione  dei  soci  presa  ai  sensi
dell'articolo 2479. 
  All'atto di nomina degli amministratori si applicano  il  quarto  e
quinto comma dell'articolo 2383. 
  Quando  l'amministrazione  e'  affidata  a  piu'  persone,   queste
costituiscono il consiglio  di  amministrazione.  L'atto  costitutivo
puo' tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma  del
presente  articolo,  che  l'amministrazione  sia  ad  esse   affidata
disgiuntamente oppure congiuntamente;  in  tali  casi  si  applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. 
  Qualora sia costituito  un  consiglio  di  amministrazione,  l'atto
costitutivo puo' prevedere che le decisioni siano  adottate  mediante
consultazione  scritta  o  sulla  base  del  consenso  espresso   per
iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed
il consenso alla stessa. 
  La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di  fusione  o
scissione, nonche' le decisioni di  aumento  del  capitale  ai  sensi
dell'articolo 2481  sono  in  ogni  caso  di  competenza  dell'organo
amministrativo. 
  2475-bis (Rappresentanza della societa). - Gli amministratori hanno
la rappresentanza generale della societa'. 
  Le  limitazioni  ai  poteri  degli  amministratori  che   risultano
dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non
sono opponibili ai terzi, salvo  che  si  provi  che  questi  abbiano
intenzionalmente agito a danno della societa'. 
  2475-ter (Conflitto di interessi). -  I  contratti  conclusi  dagli
amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  della   societa'   in
conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima
possono essere annullati su domanda della societa', se  il  conflitto
era conosciuto o riconoscibile dal terzo. 
  Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il  voto
determinante di un amministratore in conflitto di  interessi  con  la
societa', qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono  essere
impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti,
dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono  salvi  i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad  atti  compiuti
in esecuzione della decisione. 
  2476 (Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci). -
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso  la  societa'
dei danni derivanti dall'inosservanza  dei  doveri  ad  essi  imposti
dalla legge  e  dall'atto  costitutivo  per  l'amministrazione  della
societa'. Tuttavia la responsabilita' non si  estende  a  quelli  che
dimostrino di essere esenti da colpa  e,  essendo  a  cognizione  che
l'atto si stava per compiere,  abbiano  fatto  constare  del  proprio
dissenso. 
  I soci che non partecipano  all'amministrazione  hanno  diritto  di
avere dagli amministratori notizie  sullo  svolgimento  degli  affari
sociali  e  di  consultare,  anche  tramite  professionisti  di  loro
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. 
  L'azione di responsabilita' contro gli amministratori  e'  promossa
da ciascun socio, il quale puo' altresi' chiedere, in caso  di  gravi
irregolarita'  nella  gestione  della  societa',  che  sia   adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori  medesimi.  In
tal  caso  il  giudice  puo'  subordinare   il   provvedimento   alla
prestazione di apposita cauzione. 
  In caso di accoglimento della domanda la  societa',  salvo  il  suo
diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli
attori  le  spese  di  giudizio  e  quelle  da  essi  sostenute   per
l'accertamento dei fatti. 
  Salvo  diversa  disposizione  dell'atto  costitutivo,  l'azione  di
responsabilita' contro gli  amministratori  puo'  essere  oggetto  di
rinuncia o transazione da parte della societa', purche'  vi  consenta
una maggioranza dei  soci  rappresentante  almeno  i  due  terzi  del
capitale  sociale  e  purche'  non  si  oppongano  tanti   soci   che
rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. 
  Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al
risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati  direttamente  danneggiati  da  atti  dolosi  o  colposi  degli
amministratori. 
  Sono altresi' solidalmente responsabili con gli amministratori,  ai
sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente  deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa', i soci o
i terzi. 
  L'approvazione  del  bilancio  da  parte  dei  soci   non   implica
liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita'
incorse nella gestione sociale. 
  2477 (Controllo  legale  dei  conti).  -  L'atto  costitutivo  puo'
prevedere, determinandone le competenze e poteri,  la  nomina  di  un
collegio sindacale o di un revisore. 
  La nomina del collegio sindacale e'  obbligatoria  se  il  capitale
sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito  per  le  societa'
per azioni. 
  La nomina del collegio sindacale e' altresi'  obbligatoria  se  per
due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati
dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se,  per  due
esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. 
  Nei casi previsti  dal  secondo  e  terzo  comma  si  applicano  le
disposizioni in tema di societa' per azioni. 
  2478 (Libri sociali obbligatori).  -  Oltre  i  libri  e  le  altre
scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la  societa'  deve
tenere: 
    1) il libro dei soci, nel quale devono essere  indicati  il  nome
dei soci, la partecipazione di spettanza di  ciascuno,  i  versamenti
fatti sulle partecipazioni, nonche' le variazioni nelle  persone  dei
soci; 
    2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale  sono  trascritti
senza indugio sia i verbali delle assemblee,  anche  se  redatti  per
atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo  del
terzo  comma  dell'articolo  2479;  la  relativa  documentazione   e'
conservata dalla societa'; 
    3) il libro delle decisioni degli amministratori; 
    4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore
nominati ai sensi dell'articolo 2477. 
  I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli  amministratori
e il quarto a cura dei sindaci o del revisore. 
  I contratti della societa' con l'unico  socio  o  le  operazioni  a
favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori  della  societa'
solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo  comma  o
da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. 
  2478-bis (Bilancio e distribuzione  degli  utili  ai  soci).  -  Il
bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423,
2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428,
2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso
e'  presentato  ai  soci  entro  il   termine   stabilito   dall'atto
costitutivo e  comunque  non  superiore  a  centoventi  giorni  dalla
chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un  maggior
termine nei limiti ed alle  condizioni  previsti  dal  secondo  comma
dell'articolo 2364. 
  Entro trenta giorni dalla decisione dei soci  di  approvazione  del
bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio  approvato  e
l'elenco  dei  soci  e  degli  altri  titolari   di   diritti   sulle
partecipazioni sociali. 
  La  decisione  dei  soci  che  approva  il  bilancio  decide  sulla
distribuzione degli utili ai soci. 
  Possono  essere  distribuiti  esclusivamente  gli  utili  realmente
conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. 
  Se si verifica una perdita del capitale  sociale,  non  puo'  farsi
luogo a distribuzione degli utili fino a  che  il  capitale  non  sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 
  Gli utili erogati in violazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo non sono ripetibili se i soci li  hanno  riscossi  in  buona
fede in base a bilancio  regolarmente  approvato,  da  cui  risultano
utili netti corrispondenti. 
 
                             Sezione IV 
                      Delle decisioni dei soci 
 
  2479  (Decisioni  dei  soci).  -  I  soci  decidono  sulle  materie
riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo,  nonche'  sugli
argomenti  che  uno  o  piu'  amministratori   o   tanti   soci   che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono  alla
loro approvazione: 
  In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 
    1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 
    2)  la  nomina,  se   prevista   nell'atto   costitutivo,   degli
amministratori; 
    3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei  sindaci  e
del presidente del collegio sindacale o del revisore; 
    4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 
    5)  la  decisione  di  compiere  operazioni  che  comportano  una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato  nell'atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 
  L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei  soci  siano
adottate mediante consultazione scritta o  sulla  base  del  consenso
espresso per iscritto. In tal caso  dai  documenti  sottoscritti  dai
soci  devono  risultare  con  chiarezza  l'argomento  oggetto   della
decisione ed il consenso alla stessa. 
  Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione  di  cui  al
terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei
numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure  quando
lo richiedono uno o piu' amministratori  o  un  numero  di  soci  che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni  dei
soci debbono essere adottate mediante  deliberazione  assembleare  ai
sensi dell'articolo 2479-bis. 
  Ogni socio ha diritto di partecipare alle  decisioni  previste  dal
presente articolo ed il suo voto vale in  misura  proporzionale  alla
sua partecipazione. 
  Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni  dei
soci sono prese con il voto favorevole  dei  soci  che  rappresentano
almeno la meta' del capitale sociale. 
  2479-bis (Assemblea dei soci). -  L'atto  costitutivo  determina  i
modi di  convocazione  dell'assemblea  dei  soci,  tali  comunque  da
assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In
mancanza la convocazione e' effettuata mediante lettera  raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel  domicilio
risultante dal libro dei soci. 
  Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio puo' farsi
rappresentare in assemblea e la relativa documentazione e' conservata
secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2). 
  Salvo diversa disposizione  dell'atto  costitutivo  l'assemblea  si
riunisce presso la sede sociale ed e' regolarmente costituita con  la
presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta' del capitale
sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei  casi  previsti  dai
numeri 4) e 5) del secondo comma  dell'articolo  2479,  con  il  voto
favorevole dei soci che rappresentano almeno la  meta'  del  capitale
sociale. 
  L'assemblea  e'  presieduta  dalla   persona   indicata   nell'atto
costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il
presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione,
accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola  il  suo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;  degli  esiti  di
tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 
  In ogni caso la deliberazione s'intende  adottata  quando  ad  essa
partecipa l'intero capitale sociale  e  tutti  gli  amministratori  e
sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si  oppone
alla trattazione dell'argomento. 
  2479-ter (Invalidita' delle decisioni dei soci). - Le decisioni dei
soci che non sono  prese  in  conformita'  della  legge  o  dell'atto
costitutivo possono essere  impugnate  dai  soci  che  non  vi  hanno
consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale  entro
novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni  dei
soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunita' e ne sia  fatta
richiesta dalla societa' o da chi  ha  proposto  l'impugnativa,  puo'
assegnare  un  termine  non  superiore  a  centottanta   giorni   per
l'adozione di una nuova decisione idonea ad  eliminare  la  causa  di
invalidita'. 
  Qualora possano recare danno  alla  societa',  sono  impugnabili  a
norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione
determinante di soci che hanno, per conto  proprio  o  di  terzi,  un
interesse in conflitto con quello della societa'. 
  Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e  quelle  prese
in assenza assoluta  di  informazione  possono  essere  impugnate  da
chiunque  vi  abbia  interesse  entro  tre  anni  dalla  trascrizione
indicata  nel  primo  periodo  del  secondo  comma.  Possono   essere
impugnate senza limiti  di  tempo  le  deliberazioni  che  modificano
l'oggetto sociale prevedendo attivita' impossibili o illecite. 
  Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli  2377,  quarto,
sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis. 
 
                              Sezione V 
              Delle modificazioni dell'atto costitutivo 
 
  2480 (Modificazioni  dell'atto  costitutivo).  -  Le  modificazioni
dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma
dell'articolo 2479-bis. Il verbale e' redatto da notaio e si  applica
l'articolo 2436. 
  2481 (Aumento di capitale). - L'atto  costitutivo  puo'  attribuire
agli amministratori la facolta' di  aumentare  il  capitale  sociale,
determinandone i limiti e le modalita'  di  esercizio;  la  decisione
degli amministratori, che deve risultare  da  verbale  redatto  senza
indugio da  notaio,  deve  essere  depositata  ed  iscritta  a  norma
dell'articolo 2436. 
  La decisione di aumentare  il  capitale  sociale  non  puo'  essere
attuata fin quando i conferimenti  precedentemente  dovuti  non  sono
stati integralmente eseguiti. 
  2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi  conferimenti).  -  In
caso di decisione di aumento  del  capitale  sociale  mediante  nuovi
conferimenti  spetta  ai  soci  il  diritto  di   sottoscriverlo   in
proporzione  delle   partecipazioni   da   essi   possedute.   L'atto
costitutivo puo' prevedere, salvo per il  caso  di  cui  all'articolo
2482-ter, che  l'aumento  di  capitale  possa  essere  attuato  anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a  terzi;  in  tal  caso
spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto  di
recesso a norma dell'articolo 2473. 
  La  decisione  di   aumento   di   capitale   prevede   l'eventuale
soprapprezzo e le modalita' ed i termini entro i  quali  puo'  essere
esercitato il diritto di sottoscrizione.  Tali  termini  non  possono
essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene  comunicato
ai soci che  l'aumento  di  capitale  puo'  essere  sottoscritto.  La
decisione puo' anche consentire, disciplinandone le modalita', che la
parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno  o  piu'  soci
sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. 
  Se l'aumento di capitale  non  e'  integralmente  sottoscritto  nel
termine stabilito dalla decisione, il capitale  e'  aumentato  di  un
importo  pari   alle   sottoscrizioni   raccolte   soltanto   se   la
deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito. 
  Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto  comma  e  dal
sesto comma dell'articolo  2464,  i  sottoscrittori  dell'aumento  di
capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla societa'
almeno il venticinque per cento della parte di capitale  sottoscritta
e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni  in
natura o di crediti si  applica  quanto  disposto  dal  quinto  comma
dell'articolo 2464. 
  Se l'aumento di  capitale  e'  sottoscritto  dall'unico  socio,  il
conferimento in danaro deve  essere  integralmente  versato  all'atto
della sottoscrizione. 
  Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione  gli  amministratori
devono  depositare  per  l'iscrizione  nel  registro  delle   imprese
un'attestazione che l'aumento di capitale e' stato eseguito. 
  2481-ter (Passaggio di riserve a  capitale).  -  La  societa'  puo'
aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri  fondi
iscritti in bilancio in quanto disponibili. 
  In questo caso la quota di partecipazione di  ciascun  socio  resta
immutata. 
  2482 (Riduzione del capitale sociale). - La riduzione del  capitale
sociale  puo'  avere  luogo,  nei  limiti  previsti  dal  numero   4)
dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle  quote  pagate  o
mediante liberazione  di  essi  dall'obbligo  dei  versamenti  ancora
dovuti. 
  La decisione dei soci di ridurre il capitale  sociale  puo'  essere
eseguita soltanto  dopo  tre  mesi  dal  giorno  dell'iscrizione  nel
registro delle imprese della decisione medesima, purche' entro questo
termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione. 
  Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo  di  pregiudizio
per i creditori oppure la societa' abbia prestato un'idonea garanzia,
dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione. 
  2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). - Quando risulta che
il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,
gli amministratori devono senza  indugio  convocare  l'assemblea  dei
soci per gli opportuni provvedimenti. 
  All'assemblea  deve   essere   sottoposta   una   relazione   degli
amministratori sulla situazione patrimoniale della societa',  con  le
osservazioni  nei  casi  previsti  dall'articolo  2477  del  collegio
sindacale  o  del  revisore.  Se  l'atto  costitutivo   non   prevede
diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve  essere
depositata  nella  sede  della  societa'  almeno  otto  giorni  prima
dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. 
  Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto  dei  fatti  di
rilievo avvenuti dopo  la  redazione  della  relazione  prevista  nel
precedente comma. 
  Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita  a
meno di  un  terzo,  l'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del
bilancio deve  ridurre  il  capitale  in  proporzione  delle  perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il  revisore
nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che
venga disposta la riduzione del capitale  in  ragione  delle  perdite
risultanti dal bilancio. 
  Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi  interessato,  provvede
con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori. 
  Si applica, in quanto  compatibile,  l'ultimo  comma  dell'articolo
2446. 
  2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo  legale).  -
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo  si  riduce
al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli
amministratori  devono  senza  indugio  convocare   l'assemblea   per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento  del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. 
  E' fatta salva la  possibilita'  di  deliberare  la  trasformazione
della societa'. 
  2482-quater (Riduzione del  capitale  per  perdite  e  diritti  dei
soci). - In tutti i casi di riduzione del  capitale  per  perdite  e'
esclusa ogni  modificazione  delle  quote  di  partecipazione  e  dei
diritti spettanti ai soci. 
  2483 (Emissione di titoli di debito). - Se  l'atto  costitutivo  lo
prevede, la societa' puo' emettere titoli  di  debito.  In  tal  caso
l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o  agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalita'  e  le
maggioranze necessarie per la decisione. 
  I titoli emessi  ai  sensi  del  precedente  comma  possono  essere
sottoscritti  soltanto  da  investitori  professionali   soggetti   a
vigilanza prudenziale a  norma  delle  leggi  speciali.  In  caso  di
successiva circolazione dei titoli  di  debito,  chi  li  trasferisce
risponde della solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti
che non siano investitori professionali ovvero  soci  della  societa'
medesima. 
  La decisione di emissione dei  titoli  prevede  le  condizioni  del
prestito e le modalita' del rimborso ed  e'  iscritta  a  cura  degli
amministratori  presso  il  registro  delle  imprese.  Puo'  altresi'
prevedere che, previo consenso della maggioranza dei  possessori  dei
titoli, la societa' possa modificare tali condizioni e modalita'. 
  Restano  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali  relative   a
particolari categorie di societa' e alle riserve di attivita'.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/07/2003,  n.
153 e dall'errata-corrige  pubblicato  in  G.U.  04/07/2003,  n.  153
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.