Art. 4 
Modifica  della  disciplina  riguardante   lo   scioglimento   e   la
               liquidazione delle societa' di capitali 
 
  1. Il Capo VIII del Titolo V del  Libro  V  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
 
                             "Capo VIII 
                     Scioglimento e liquidazione 
                     delle societa' di capitali 
 
  2484  (Cause  di  scioglimento).  -  Le  societa'  per  azioni,  in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata si sciolgono: 
   1) per il decorso del termine; 
   2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilita'  di  conseguirlo,  salvo  che  l'assemblea,   all'uopo
convocata  senza  indugio,  non  deliberi  le   opportune   modifiche
statutarie; 
   3) per l'impossibilita'  di  funzionamento  o  per  la  continuata
inattivita' dell'assemblea; 
   4) per la riduzione del capitale al  disotto  del  minimo  legale,
salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 
   5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 
   6) per deliberazione dell'assemblea; 
   7) per le altre  cause  previste  dall'atto  costitutivo  o  dallo
statuto. 
  La societa' inoltre si scioglie per le altre cause  previste  dalla
legge; in queste ipotesi le disposizioni  dei  seguenti  articoli  si
applicano in quanto compatibili. 
  Gli  effetti  dello  scioglimento  si  determinano,  nelle  ipotesi
previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo  comma,  alla  data
dell'iscrizione presso l'ufficio del  registro  delle  imprese  della
dichiarazione con cui gli amministratori ne  accertano  la  causa  e,
nell'ipotesi prevista dal numero 6) del  medesimo  comma,  alla  data
dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
  Quando l'atto costitutivo o lo statuto  prevedono  altre  cause  di
scioglimento, essi devono determinare la competenza  a  deciderle  od
accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari  di  cui  al
precedente comma. 
  2485 (Obblighi degli amministratori). - Gli  amministratori  devono
senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e
procedere agli adempimenti previsti  dal  terzo  comma  dell'articolo
2484. Essi, in caso di ritardo od  omissione,  sono  personalmente  e
solidalmente responsabili per i  danni  subiti  dalla  societa',  dai
soci, dai creditori sociali e dai terzi. 
  Quando gli  amministratori  omettono  gli  adempimenti  di  cui  al
precedente  comma,  il  tribunale,  su  istanza  di  singoli  soci  o
amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa
di scioglimento, con decreto che deve essere  iscritto  a  norma  del
terzo comma dell'articolo 2484. 
  2486 (Poteri degli amministratori). - Al verificarsi di  una  causa
di scioglimento e fino al momento della consegna di cui  all'articolo
2487-bis, gli amministratori  conservano  il  potere  di  gestire  la
societa', ai soli fini  della  conservazione  dell'integrita'  e  del
valore del patrimonio sociale. 
  Gli amministratori sono personalmente e  solidalmente  responsabili
dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai creditori sociali ed ai
terzi, per atti od omissioni compiuti in  violazione  del  precedente
comma. 
  2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della
liquidazione). - Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4)  e  6)
del  primo  comma  dell'articolo  2484  non  abbia  gia'   provveduto
l'assemblea  e  salvo  che  l'atto  costitutivo  o  lo  statuto   non
dispongano   in   materia,   gli   amministratori,    contestualmente
all'accertamento  della  causa  di  scioglimento,  debbono  convocare
l'assemblea dei soci perche' deliberi, con  le  maggioranze  previste
per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: 
   a) il numero dei liquidatori e  le  regole  di  funzionamento  del
collegio in caso di pluralita' di liquidatori; 
   b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta
la rappresentanza della societa'; 
   c) i criteri in base ai quali deve svolgersi  la  liquidazione;  i
poteri  dei  liquidatori,  con  particolare  riguardo  alla  cessione
dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o
diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per  la  conservazione
del valore dell'impresa, ivi compreso il suo  esercizio  provvisorio,
anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. 
  Se gli amministratori omettono la  convocazione  di  cui  al  comma
precedente, il tribunale vi provvede su istanza  di  singoli  soci  o
amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso  in  cui  l'assemblea
non si costituisca o non deliberi, adotta con  decreto  le  decisioni
ivi previste. 
  L'assemblea puo' sempre modificare, con  le  maggioranze  richieste
per le  modificazioni  dell'atto  costitutivo  o  dello  statuto,  le
deliberazioni di cui al primo comma. 
  I liquidatori possono  essere  revocati  dall'assemblea  o,  quando
sussiste una giusta causa, dal tribunale  su  istanza  di  soci,  dei
sindaci o del pubblico ministero. 
  2487-bis (Pubblicita' della nomina dei liquidatori ed  effetti).  -
La nomina dei  liquidatori  e  la  determinazione  dei  loro  poteri,
comunque avvenuta,  nonche'  le  loro  modificazioni,  devono  essere
iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. 
  Alla  denominazione  sociale  deve  essere  aggiunta  l'indicazione
trattarsi di societa' in liquidazione. 
  Avvenuta l'iscrizione di cui  al  primo  comma  gli  amministratori
cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una
situazione dei conti alla data di effetto dello  scioglimento  ed  un
rendiconto  sulla  loro  gestione  relativo  al  periodo   successivo
all'ultimo  bilancio  approvato.  Di  tale  consegna  viene   redatto
apposito verbale. 
  2487-ter (Revoca dello stato di liquidazione). - La  societa'  puo'
in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo  previa
eliminazione  della  causa   di   scioglimento,   con   deliberazione
dell'assemblea  presa   con   le   maggioranze   richieste   per   le
modificazioni dell'atto  costitutivo  o  dello  statuto.  Si  applica
l'articolo 2436. 
  La revoca ha  effetto  solo  sessanta  giorni  dall'iscrizione  nel
registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti
il consenso dei creditori della societa' o il pagamento dei creditori
che non hanno dato  il  consenso.  Qualora  nel  termine  suddetto  i
creditori anteriori  all'iscrizione  abbiano  fatto  opposizione,  si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2445. 
  2488 (Organi sociali). - Le disposizioni sulle decisioni dei  soci,
sulle assemblee e sugli  organi  amministrativi  e  di  controllo  si
applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. 
  2489. (Poteri, obblighi e responsabilita' dei liquidatori). - Salvo
diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i
liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili  per  la
liquidazione della societa'. 
  I  liquidatori   debbono   adempiere   i   loro   doveri   con   la
professionalita' e diligenza richieste dalla natura  dell'incarico  e
la loro responsabilita' per i danni  derivanti  dall'inosservanza  di
tali  doveri  e'  disciplinata  secondo   le   norme   in   tema   di
responsabilita' degli amministratori. 
  2490 (Bilanci in fase di  liquidazione).  -  I  liquidatori  devono
redigere il bilancio e presentarlo, alle  scadenze  previste  per  il
bilancio   di   esercizio   della   societa',   per    l'approvazione
all'assemblea o, nel caso  previsto  dal  terzo  comma  dell'articolo
2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura,  le
finalita' e  lo  stato  della  liquidazione,  le  disposizioni  degli
articoli 2423 e seguenti. 
  Nella relazione i liquidatori  devono  illustrare  l'andamento,  le
prospettive, anche temporali, della liquidazione,  ed  i  principi  e
criteri adottati per realizzarla. 
  Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare  i
criteri di valutazione adottati. 
  Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono
indicare le variazioni nei criteri di valutazione  adottati  rispetto
all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni  e  conseguenze  di  tali
variazioni.  Al   medesimo   bilancio   deve   essere   allegata   la
documentazione consegnata dagli  amministratori  a  norma  del  terzo
comma dell'articolo  2487-bis,  con  le  eventuali  osservazioni  dei
liquidatori. 
  Quando   sia   prevista   una   continuazione,   anche    parziale,
dell'attivita' di impresa, le relative poste di bilancio devono avere
una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e  le
prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare  e
motivare i criteri di valutazione adottati. 
  Qualora per oltre tre anni  consecutivi  non  venga  depositato  il
bilancio di cui al  presente  articolo,  la  societa'  e'  cancellata
d'ufficio  dal  registro  delle  imprese  con  gli  effetti  previsti
dall'articolo 2495. 
  2491 (Poteri e doveri particolari dei liquidatori). -  Se  i  fondi
disponibili risultano  insufficienti  per  il  pagamento  dei  debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai  soci  i
versamenti ancora dovuti. 
  I  liquidatori  non  possono  ripartire  tra  i  soci  acconti  sul
risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci  risulti  che  la
ripartizione non incide sulla disponibilita'  di  somme  idonee  alla
integrale  e  tempestiva  soddisfazione  dei  creditori  sociali;   i
liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione  da
parte del socio di idonee garanzie. 
  I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per  i
danni  cagionati  ai  creditori  sociali  con  la  violazione   delle
disposizioni del comma precedente. 
  2492 (Bilancio finale di liquidazione). - Compiuta la liquidazione,
i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la  parte
spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. 
  Il bilancio, sottoscritto  dai  liquidatori  e  accompagnato  dalla
relazione dei sindaci  e  del  soggetto  incaricato  della  revisione
contabile, e' depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  Nei  novanta   giorni   successivi   all'iscrizione   dell'avvenuto
deposito, ogni socio puo' proporre reclamo davanti  al  tribunale  in
contraddittorio dei liquidatori. 
  I reclami devono essere riuniti e decisi  in  unico  giudizio,  nel
quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha
inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza  fa  stato
anche riguardo ai non intervenuti. 
  2493 (Approvazione tacita del bilancio). - Decorso  il  termine  di
novanta giorni senza che siano stati proposti  reclami,  il  bilancio
finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi  i
loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante  dal
bilancio, sono liberati di fronte ai soci. 
  Indipendentemente  dalla  decorrenza  del  termine,  la  quietanza,
rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota  di
riparto, importa approvazione del bilancio. 
  2494 (Deposito delle somme non riscosse). - Le somme  spettanti  ai
soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto
deposito del bilancio  a  norma  dell'articolo  2492,  devono  essere
depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del  nome
del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore. 
  2495 (Cancellazione della societa). - Approvato il bilancio  finale
di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della
societa' dal registro delle imprese. 
  Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la cancellazione i
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i  loro  crediti
nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme  da  questi
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei  confronti
dei liquidatori, se il  mancato  pagamento  e'  dipeso  da  colpa  di
questi. La domanda, se proposta entro un  anno  dalla  cancellazione,
puo' essere notificata presso l'ultima sede della societa'. 
  2496 (Deposito dei libri sociali). - Compiuta la  liquidazione,  la
distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo  2494,
i libri della societa' devono  essere  depositati  e  conservati  per
dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque puo'
esaminarli, anticipando le spese.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/07/2003,  n.
153 e dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 18/07/2003, n.  165
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.