Art. 5 
    Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di societa' 
 
  1. Il Capo IX del Titolo  V  del  Libro  V  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              "Capo IX 
                Direzione e coordinamento di societa' 
 
  2497 (Responsabilita). - Le societa' o gli  enti  che,  esercitando
attivita'  di  direzione  e  coordinamento  di   societa',   agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o  altrui  in  violazione  dei
principi di corretta  gestione  societaria  e  imprenditoriale  delle
societa' medesime, sono direttamente responsabili nei  confronti  dei
soci di queste per il pregiudizio arrecato alla  redditivita'  ed  al
valore  della  partecipazione  sociale,  nonche'  nei  confronti  dei
creditori  sociali  per  la  lesione  cagionata  all'integrita'   del
patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando il  danno
risulta mancante alla luce del risultato  complessivo  dell'attivita'
di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato  anche  a
seguito di operazioni a cio' dirette. 
  Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al  fatto  lesivo
e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia  consapevolmente
tratto beneficio. 
  Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa' o
l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, solo se
non sono stati soddisfatti dalla societa' soggetta alla attivita'  di
direzione e coordinamento. 
  Nel  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  e
amministrazione  straordinaria  di  societa'   soggetta   ad   altrui
direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di  questa
e' esercitata dal  curatore  o  dal  commissario  liquidatore  o  dal
commissario straordinario. 
  2497-bis (Pubblicita). -  La  societa'  deve  indicare  la  propria
soggezione all'altrui attivita' di direzione  e  coordinamento  negli
atti e nella corrispondenza,  nonche'  mediante  iscrizione,  a  cura
degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di
cui al comma successivo. 
  E' istituita presso il  registro  delle  imprese  apposita  sezione
nella quale sono indicati i  soggetti  che  esercitano  attivita'  di
direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. 
  Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo
ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le  mantengono  quando
la soggezione e' cessata, sono responsabili dei danni che la  mancata
conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. 
  La  societa'  deve  esporre,  in  apposita   sezione   della   nota
integrativa,  un  prospetto   riepilogativo   dei   dati   essenziali
dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che  esercita  su  di
essa l'attivita' di direzione e coordinamento. 
  Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla
gestione i  rapporti  intercorsi  con  chi  esercita  l'attivita'  di
direzione e coordinamento  e  con  le  altre  societa'  che  vi  sono
soggette,   nonche'   l'effetto   che   tale   attivita'   ha   avuto
sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. 
  2497-ter  (Motivazione  delle  decisioni).  -  Le  decisioni  delle
societa' soggette ad attivita' di direzione e  coordinamento,  quando
da questa  influenzate,  debbono  essere  analiticamente  motivate  e
recare puntuale indicazione delle ragioni e degli  interessi  la  cui
valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse  viene  dato  adeguato
conto nella relazione di cui all'articolo 2428. 
  2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di  societa'  soggetta
ad attivita' di direzione e coordinamento puo' recedere: 
a) quando la societa' o l'ente che esercita attivita' di direzione  e
   coordinamento ha deliberato  una  trasformazione  che  implica  il
   mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica
   del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di  attivita'  che
   alterino in modo sensibile e diretto le  condizioni  economiche  e
   patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di  direzione  e
   coordinamento; 
b) quando a favore del socio sia  stata  pronunciata,  con  decisione
   esecutiva, condanna di  chi  esercita  attivita'  di  direzione  e
   coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il  diritto
   di  recesso  puo'  essere   esercitato   soltanto   per   l'intera
   partecipazione del socio; 
c) all'inizio  ed  alla  cessazione  dell'attivita'  di  direzione  e
   coordinamento, quando non si tratta di  una  societa'  con  azioni
   quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione  delle
   condizioni di  rischio  dell'investimento  e  non  venga  promossa
   un'offerta pubblica di acquisto. 
  Si applicano, a seconda dei  casi  ed  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni previste per il  diritto  di  recesso  del  socio  nella
societa' per azioni o in quella a responsabilita' limitata. 
  2497-quinquies  (Finanziamenti  nell'attivita'   di   direzione   e
coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a favore della societa'
da chi esercita attivita'  di  direzione  e  coordinamento  nei  suoi
confronti  o  da  altri  soggetti  ad  essa  sottoposti  si   applica
l'articolo 2467. 
  2497-sexies  (Presunzioni).  -  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel
presente capo, si presume salvo prova contraria  che  l'attivita'  di
direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalle societa' o
enti tenuti al consolidamento dei loro  bilanci  o  che  comunque  le
controllano ai sensi dell'articolo 2359. 
  Le disposizioni del presente  capo  si  applicano  altresi'  a  chi
esercita attivita' di direzione e  coordinamento  di  societa'  sulla
base di un contratto con le societa' medesime o di clausole dei  loro
statuti.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/07/2003,  n.
153 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.