Art. 6 
Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e
               la scissione delle societa' di capitali 
 
  1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del  codice  civile  e'
aggiunto il seguente: 
 
                               "Capo X 
        Della trasformazione, della fusione e della scissione 
                   Sezione I Della trasformazione 
 
  2498 (Continuita' dei rapporti giuridici). - Con la  trasformazione
l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi  e  prosegue  in
tutti i rapporti anche processuali dell'ente  che  ha  effettuato  la
trasformazione. 
  2499  (Limiti  alla  trasformazione).  -  Puo'  farsi  luogo   alla
trasformazione anche in pendenza di  procedura  concorsuale,  purche'
non vi siano incompatibilita' con  le  finalita'  o  lo  stato  della
stessa. 
  2500   (Contenuto,   pubblicita'   ed   efficacia   dell'atto    di
trasformazione). - La  trasformazione  in  societa'  per  azioni,  in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata deve risultare da
atto pubblico, contenente le indicazioni  previste  dalla  legge  per
l'atto di costituzione del tipo adottato. 
  L'atto di trasformazione e' soggetto alla disciplina  prevista  per
il tipo adottato ed alle forme di pubblicita' relative, nonche'  alla
pubblicita' richiesta per la cessazione  dell'ente  che  effettua  la
trasformazione. 
  La  trasformazione  ha  effetto   dall'ultimo   degli   adempimenti
pubblicitari di cui al comma precedente. 
  2500-bis  (Invalidita'  della  trasformazione).   -   Eseguita   la
pubblicita' di cui all'articolo precedente,  l'invalidita'  dell'atto
di trasformazione non puo' essere pronunciata. 
  Resta salvo il diritto  al  risarcimento  del  danno  eventualmente
spettante  ai  partecipanti  all'ente   trasformato   ed   ai   terzi
danneggiati dalla trasformazione. 
  2500-ter (Trasformazione di societa' di persone). -  Salvo  diversa
disposizione del contratto sociale, la trasformazione di societa'  di
persone in societa' di capitali  e'  decisa  con  il  consenso  della
maggioranza dei  soci  determinata  secondo  la  parte  attribuita  a
ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso  alla
decisione spetta il diritto di recesso. 
  Nei casi previsti dal precedente comma il capitale  della  societa'
risultante dalla trasformazione deve essere  determinato  sulla  base
dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del  passivo  e  deve
risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o,
nel caso di societa' a responsabilita' limitata, dell'articolo  2465.
Si  applicano  altresi',  nel  caso  di  societa'  per  azioni  o  in
accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in  quanto  compatibile,
quarto comma dell'articolo 2343. 
  2500-quater (Assegnazione di azioni o quote). - Nel  caso  previsto
dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione  di
un  numero  di  azioni  o  di  una  quota  proporzionale   alla   sua
partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi. 
  Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni
o di una quota  in  misura  corrispondente  alla  partecipazione  che
l'atto   costitutivo    gli    riconosceva    precedentemente    alla
trasformazione o, in  mancanza,  d'accordo  tra  i  soci  ovvero,  in
difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equita'. 
  Nelle ipotesi di  cui  al  comma  precedente,  le  azioni  o  quote
assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente. 
  2500-quinquies (Responsabilita' dei soci). - La trasformazione  non
libera i soci a responsabilita' illimitata dalla responsabilita'  per
le obbligazioni sociali sorte prima degli  adempimenti  previsti  dal
terzo comma dell'articolo  2500,  se  non  risulta  che  i  creditori
sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. 
  Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata  per  raccomandata  o  con  altri
mezzi che garantiscano la prova  dell'avvenuto  ricevimento,  non  lo
hanno  espressamente  negato  nel  termine  di  sessanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione. 
  2500-sexies (Trasformazione  di  societa'  di  capitali).  -  Salvo
diversa   disposizione   dello   statuto,   la    deliberazione    di
trasformazione di societa' di capitali  in  societa'  di  persone  e'
adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello  statuto.
E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la  trasformazione
assumono responsabilita' illimitata. 
  Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le
motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione
deve restare depositata presso  la  sede  sociale  durante  i  trenta
giorni  che  precedono  l'assemblea  convocata  per   deliberare   la
trasformazione; i soci  hanno  diritto  di  prenderne  visione  e  di
ottenerne gratuitamente copia. 
  Ciascun socio ha diritto  all'assegnazione  di  una  partecipazione
proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. 
  I  soci  che  con  la   trasformazione   assumono   responsabilita'
illimitata, rispondono  illimitatamente  anche  per  le  obbligazioni
sociali sorte anteriormente alla trasformazione. 
  2500-septies (Trasformazione eterogenea da societa' di capitali). -
Le societa' disciplinate nei capi V,  VI,  VII  del  presente  titolo
possono  trasformarsi  in  consorzi,  societa'  consortili,  societa'
cooperative, comunioni di azienda, associazioni  non  riconosciute  e
fondazioni. 
  Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile. 
  La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due
terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei  soci  che
assumono responsabilita' illimitata. 
  La  deliberazione  di  trasformazione  in  fondazione  produce  gli
effetti che il capo II  del  titolo  II  del  Libro  primo  ricollega
all'atto di fondazione o alla volonta' del fondatore. 
  2500-octies (Trasformazione eterogenea in societa' di capitali).  -
I consorzi,  le  societa'  consortili,  le  comunioni  d'azienda,  le
associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una
delle societa' disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo. 
  La  deliberazione  di  trasformazione  deve  essere  assunta,   nei
consorzi, con il  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
consorziati;  nelle  comunioni  di  aziende   all'unanimita';   nelle
societa' consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta
dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. 
  La trasformazione di associazioni  in  societa'  di  capitali  puo'
essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie  di
associazioni,  dalla  legge;  non  e'   comunque   ammessa   per   le
associazioni  che  abbiano  ricevuto   contributi   pubblici   oppure
liberalita' e oblazioni  del  pubblico.  Il  capitale  sociale  della
societa' risultante dalla trasformazione e' diviso  in  parti  uguali
fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi. 
  La trasformazione di fondazioni in societa' di capitali e' disposta
dall'autorita' governativa, su proposta  dell'organo  competente.  Le
azioni o quote sono assegnate secondo le  disposizioni  dell'atto  di
fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31. 
  2500-novies (Opposizione dei  creditori).  -  In  deroga  a  quanto
disposto  dal  terzo  comma  dell'articolo  2500,  la  trasformazione
eterogenea  ha  effetto  dopo  sessanta  giorni   dall'ultimo   degli
adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso  articolo,  salvo  che
consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non
hanno dato il consenso. 
  I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni,  fare
opposizione. Si applica in  tal  caso  l'ultimo  comma  dell'articolo
2445. 
 
                             Sezione II 
                    Della fusione delle societa' 
 
  2501 (Forme di  fusione).  -  La  fusione  di  piu'  societa'  puo'
eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o  mediante
l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre. 
  La partecipazione alla fusione non e' consentita alle  societa'  in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. 
  2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con  indebitamento).  -
Nel caso di fusione tra societa', una  delle  quali  abbia  contratto
debiti per acquisire il  controllo  dell'altra,  quando  per  effetto
della fusione  il  patrimonio  di  quest'ultima  viene  a  costituire
garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica  la
disciplina del presente articolo. 
  Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter  deve  indicare
le  risorse  finanziarie  previste  per  il   soddisfacimento   delle
obbligazioni della societa' risultante dalla fusione. 
  La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies  deve  indicare  le
ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano  economico
e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e
la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. 
  La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta
la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione
ai sensi del precedente secondo comma. 
  Al progetto  deve  essere  allegata  relazione  della  societa'  di
revisione incaricata della  revisione  contabile  obbligatoria  della
societa' obiettivo o della societa' acquirente. 
  Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni
degli articoli 2505 e 2505-bis. 
  2501-ter (Progetto di fusione).  -  L'organo  amministrativo  delle
societa' partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal
quale devono in ogni caso risultare: 
   1) il tipo, la denominazione o  ragione  sociale,  la  sede  delle
societa' partecipanti alla fusione; 
   2)  l'atto  costitutivo  della  nuova  societa'  risultante  dalla
fusione o di quella  incorporante,  con  le  eventuali  modificazioni
derivanti dalla fusione; 
   3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale
conguaglio in danaro; 
   4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle  quote  della
societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 
   5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 
   6) la data a decorrere dalla quale le  operazioni  delle  societa'
partecipanti alla fusione sono imputate al  bilancio  della  societa'
che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 
   7) il trattamento eventualmente riservato a particolari  categorie
di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 
   8) i vantaggi particolari  eventualmente  proposti  a  favore  dei
soggetti cui compete l'amministrazione  delle  societa'  partecipanti
alla fusione. 
  Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente
non puo' essere superiore al dieci  per  cento  del  valore  nominale
delle azioni o delle quote assegnate. 
  Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel  registro
delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti  alla
fusione. 
  Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in
ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta  giorni,  salvo
che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. 
  2501-quater (Situazione patrimoniale).  -  L'organo  amministrativo
delle  societa'  partecipanti  alla  fusione   deve   redigere,   con
l'osservanza delle norme  sul  bilancio  d'esercizio,  la  situazione
patrimoniale  delle  societa'  stesse,  riferita  ad  una  data   non
anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto  di
fusione e' depositato nella sede della societa'. 
  La situazione patrimoniale  puo'  essere  sostituita  dal  bilancio
dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre  sei  mesi
prima del giorno del deposito indicato nel primo comma. 
  2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo).  -  L'organo
amministrativo  delle  societa'  partecipanti   alla   fusione   deve
predisporre una  relazione  che  illustri  e  giustifichi,  sotto  il
profilo  giuridico  ed  economico,  il  progetto  di  fusione  e   in
particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. 
  La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto
di cambio. Nella  relazione  devono  essere  segnalate  le  eventuali
difficolta' di valutazione. 
  2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno  o  piu'  esperti  per
ciascuna societa' devono redigere una relazione sulla congruita'  del
rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: 
   a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto
di  cambio  proposto  e  i  valori  risultanti  dall'applicazione  di
ciascuno di essi; 
   b) le eventuali difficolta' di valutazione. 
  La relazione deve contenere, inoltre,  un  parere  sull'adeguatezza
del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di
cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella
determinazione del valore adottato. 
  L'esperto o  gli  esperti  sono  scelti  tra  i  soggetti  iscritti
nell'albo dei revisori contabili  o  tra  le  societa'  di  revisione
iscritte nell'apposito albo e,  se  la  societa'  incorporante  o  la
societa' risultante dalla fusione e' una societa'  per  azioni  o  in
accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui
ha  sede  la  societa'.  Se  la  societa'  e'  quotata   in   mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di revisione. 
  In  ogni  caso,  le  societa'  partecipanti  alla  fusione  possono
congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui  ha  sede  la
societa' risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina  di
uno o piu' esperti comuni. 
  Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'  partecipanti
alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere
ad ogni necessaria verifica. 
  L'esperto risponde dei danni  causati  alle  societa'  partecipanti
alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano  le  disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma  e'  altresi'
affidata, in ipotesi di fusione di societa' di persone  con  societa'
di capitali, la relazione di stima del patrimonio della  societa'  di
persone a norma dell'articolo 2343. 
  2501-septies (Deposito di atti). -  Devono  restare  depositati  in
copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante  i
trenta giorni che precedono la  decisione  in  ordine  alla  fusione,
salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche'
la fusione sia decisa: 
   1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli
2501-quinquies e 2501-sexies; 
   2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti
alla  fusione,  con   le   relazioni   dei   soggetti   cui   compete
l'amministrazione e il controllo contabile; 
   3) le situazioni patrimoniali  delle  societa'  partecipanti  alla
fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater. 
  I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti  e  di
ottenerne gratuitamente copia. 
  2502 (Decisione in ordine alla fusione). - La fusione e' decisa  da
ciascuna delle societa' che vi partecipano mediante approvazione  del
relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non  dispongono
diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa'  di  persone,
con il consenso della maggioranza dei  soci  determinata  secondo  la
parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facolta' di recesso
per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle  societa'
di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto
costitutivo o statuto. 
  La  decisione  di  fusione  puo'  apportare  al  progetto  di   cui
all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui  diritti
dei soci o dei terzi. 
  2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di fusione).  -  La
deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII
deve essere depositata per l'iscrizione nel registro  delle  imprese,
insieme con  i  documenti  indicati  nell'articolo  2501-septies.  Si
applica l'articolo 2436. 
  La decisione di fusione delle societa' previste nei capi II, III  e
IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del  registro
delle  imprese,  insieme  con  i  documenti  indicati   nell'articolo
2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se
la  societa'  risultante  dalla  fusione  o  quella  incorporante  e'
regolata dai capi V, VI, VII. 
  2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere  attuata
solo dopo  sessanta  giorni  dall'ultima  delle  iscrizioni  previste
dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il  consenso  dei  creditori
delle societa' che vi partecipano anteriori  all'iscrizione  prevista
nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei  creditori
che non hanno dato  il  consenso,  ovvero  il  deposito  delle  somme
corrispondenti presso una  banca,  salvo  che  la  relazione  di  cui
all'articolo  2501-sexies  sia  redatta,  per   tutte   le   societa'
partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale
asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del  sesto  comma
dell'articolo  2501-sexies,  che   la   situazione   patrimoniale   e
finanziaria  delle  societa'  partecipanti  alla  fusione  rende  non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. 
  Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i  creditori  indicati  al
comma precedente possono, nel suddetto termine  di  sessanta  giorni,
fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo
2445. 
  2503-bis (Obbligazioni).  -  I  possessori  di  obbligazioni  delle
societa' partecipanti alla fusione possono fare opposizione  a  norma
dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea
degli obbligazionisti. 
  Ai  possessori  di  obbligazioni  convertibili  deve  essere   data
facolta', mediante avviso da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  almeno  novanta   giorni   prima   della
iscrizione del progetto di  fusione,  di  esercitare  il  diritto  di
conversione  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   pubblicazione
dell'avviso. 
  Ai  possessori  di  obbligazioni  convertibili  che   non   abbiano
esercitato  la  facolta'  di  conversione  devono  essere  assicurati
diritti equivalenti a quelli  loro  spettanti  prima  della  fusione,
salvo che la modificazione  dei  loro  diritti  sia  stata  approvata
dall'assemblea prevista dall'articolo 2415. 
  2504 (Atto di  fusione).  -  La  fusione  deve  risultare  da  atto
pubblico. 
  L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione,  a  cura
del  notaio  o  dei  soggetti  cui  compete  l'amministrazione  della
societa' risultante dalla fusione o  di  quella  incorporante,  entro
trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove
e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di  quella
che ne risulta o della societa' incorporante. 
  Il deposito relativo alla societa' risultante dalla  fusione  o  di
quella incorporante non puo' precedere  quelli  relativi  alle  altre
societa' partecipanti alla fusione. 
  2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che  risulta  dalla
fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
societa' partecipanti alla  fusione,  proseguendo  in  tutti  i  loro
rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. 
  La fusione ha effetto  quando  e'  stata  eseguita  l'ultima  delle
iscrizioni prescritte  dall'articolo  2504.  Nella  fusione  mediante
incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva. 
  Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma  dell'articolo
2501-ter, numeri  5)  e  6),  possono  essere  stabilite  date  anche
anteriori. 
  Nel primo bilancio  successivo  alla  fusione  le  attivita'  e  le
passivita'  sono  iscritte  ai  valori  risultanti  dalle   scritture
contabili alla data di efficacia della  fusione  medesima;  se  dalla
fusione  emerge  un  disavanzo,  esso  deve  essere   imputato,   ove
possibile, agli elementi dell'attivo e  del  passivo  delle  societa'
partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel  rispetto  delle
condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426,  ad  avviamento.
Quando si tratta di societa' che fa ricorso al mercato  del  capitale
di rischio, devono altresi' essere  allegati  alla  nota  integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti  alle  attivita'  e
passivita' delle societa' che hanno partecipato  alla  fusione  e  la
relazione di cui all'articolo 2501-sexies. 
  La fusione attuata mediante costituzione di una nuova  societa'  di
capitali ovvero mediante incorporazione in una societa'  di  capitali
non libera i soci a responsabilita' illimitata dalla  responsabilita'
per le  obbligazioni  delle  rispettive  societa'  partecipanti  alla
fusione   anteriori   all'ultima    delle    iscrizioni    prescritte
dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro
consenso. 
  2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La societa'
che risulta dalla fusione  non  puo'  assegnare  azioni  o  quote  in
sostituzione di  quelle  delle  societa'  partecipanti  alla  fusione
possedute,  anche  per  il  tramite  di  societa'  fiduciarie  o   di
interposta persona, dalle societa' medesime. 
  La societa' incorporante non  puo'  assegnare  azioni  o  quote  in
sostituzione di quelle delle societa'  incorporate  possedute,  anche
per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona,  dalle
incorporate medesime o dalla societa' incorporante. 
  2504-quater (Invalidita' della fusione). - Eseguite  le  iscrizioni
dell'atto di fusione a norma del secondo  comma  dell'articolo  2504,
l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata. 
  Resta salvo il diritto  al  risarcimento  del  danno  eventualmente
spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. 
  2505 (Incorporazione di societa'  interamente  possedute).  -  Alla
fusione per incorporazione di una societa' in un'altra  che  possiede
tutte  le  azioni  o  le  quote  della  prima  non  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e  5)
e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. 
  L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la  fusione  per
incorporazione di una societa' in  un'altra  che  possiede  tutte  le
azioni  o  le  quote  della  prima  sia  decisa,  con   deliberazione
risultante da atto pubblico, dai  rispettivi  organi  amministrativi,
sempre  che  siano  rispettate,  con  riferimento  a  ciascuna  delle
societa' partecipanti alla  fusione,  le  disposizioni  dell'articolo
2501-ter  e,  quanto  alla  societa'   incorporante,   anche   quelle
dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2. 
  I soci della societa'  incorporante  che  rappresentano  almeno  il
cinque per cento del capitale  sociale  possono  in  ogni  caso,  con
domanda indirizzata alla societa' entro otto giorni dal  deposito  di
cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la  decisione
di approvazione della fusione da parte  della  incorporante  medesima
sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502. 
  2505-bis (Incorporazione  di  societa'  possedute  al  novanta  per
cento). - Alla fusione per incorporazione di una o piu'  societa'  in
un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o
quote non si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  2501-sexies,
qualora venga concesso agli altri soci della societa' incorporata  il
diritto di far acquistare le  loro  azioni  o  quote  dalla  societa'
incorporante  per  un  corrispettivo  determinato  alla  stregua  dei
criteri previsti per il recesso. 
  L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere  che  la  fusione
per incorporazione di una o piu' societa' in  un'altra  che  possiede
almeno il novanta per cento delle loro azioni  o  quote  sia  decisa,
quanto alla societa' incorporante, dal suo organo amministrativo, con
deliberazione  risultante  da  atto  pubblico,   sempre   che   siano
rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies,  primo  comma,
numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista  dall'articolo  2501-ter,
terzo comma, sia fatta, per la societa' incorporante,  almeno  trenta
giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da  parte
della societa' incorporata. 
  Si applica la disposizione di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo
2505. 
  2505-ter (Effetti della pubblicazione degli atti  del  procedimento
di fusione  nel  registro  delle  imprese).  -  Alle  iscrizioni  nel
registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter,  2502-bis  e
2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448. 
  2505-quater (Fusioni cui  non  partecipano  societa'  con  capitale
rappresentato da azioni). - Se alla fusione non partecipano  societa'
regolate  dai  capi  V  e  VI  del  presente  titolo,  ne'   societa'
cooperative per  azioni,  non  si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli  2501,  secondo  comma,  e  2501-ter,  secondo   comma;   le
disposizioni dell'articolo 2501-sexies possono essere derogate con il
consenso di tutti i soci delle societa' partecipanti alla fusione;  i
termini di cui agli articoli 2501-ter,  quarto  comma,  2501-septies,
primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla meta'. 
 
                             Sezione III 
                   Della scissione delle societa' 
 
  2506 (Forme di scissione). - Con la scissione una societa'  assegna
l'intero suo patrimonio a piu'  societa',  preesistenti  o  di  nuova
costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso  anche  ad  una
sola societa', e le relative azioni o quote ai suoi soci. 
  E' consentito un conguaglio in danaro,  purche'  non  superiore  al
dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote  attribuite.
E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni  soci  non
vengano distribuite azioni di una delle societa'  beneficiarie  della
scissione, ma azioni della societa' scissa. 
  La societa' scissa puo',  con  la  scissione,  attuare  il  proprio
scioglimento  senza  liquidazione,  ovvero  continuare   la   propria
attivita'. 
  La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. 
  2506-bis (Progetto di scissione). - L'organo  amministrativo  delle
societa' partecipanti alla scissione redige  un  progetto  dal  quale
devono risultare  i  dati  indicati  nel  primo  comma  dell'articolo
2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi  patrimoniali
da assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e  dell'eventuale
conguaglio in danaro. 
  Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal
progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione  dell'intero  patrimonio
della societa' scissa, e' ripartito tra le societa'  beneficiarie  in
proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna  di
esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione  del  rapporto
di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della  societa'  e'  solo
parziale, tale elemento rimane in capo alla societa' trasferente. 
  Degli elementi del passivo, la cui destinazione non  e'  desumibile
dal progetto, rispondono in  solido,  nel  primo  caso,  le  societa'
beneficiarie,  nel  secondo  la  societa'  scissa   e   le   societa'
beneficiarie. La  responsabilita'  solidale  e'  limitata  al  valore
effettivo  del  patrimonio  netto  attribuito  a  ciascuna   societa'
beneficiaria. 
  Dal  progetto  di  scissione  devono   risultare   i   criteri   di
distribuzione delle  azioni  o  quote  delle  societa'  beneficiarie.
Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni  ai
soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione  originaria,
il progetto medesimo deve prevedere  il  diritto  dei  soci  che  non
approvino la scissione di far acquistare  le  proprie  partecipazioni
per un corrispettivo determinato alla stregua  dei  criteri  previsti
per il recesso, indicando coloro a cui carico e' posto  l'obbligo  di
acquisto. 
  Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo
comma dell'articolo 2501-ter. 
  2506-ter  (Norme  applicabili).  -  L'organo  amministrativo  delle
societa'   partecipanti   alla   scissione   redige   la   situazione
patrimoniale e la relazione illustrativa in conformita' agli articoli
2501-quater e 2501-quinquies. 
  La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre  illustrare  i
criteri di distribuzione delle azioni o  quote  e  deve  indicare  il
valore  effettivo  del  patrimonio  netto  assegnato  alle   societa'
beneficiarie e di quello che  eventualmente  rimanga  nella  societa'
scissa. 
  Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la relazione  ivi
prevista non e' richiesta quando la  scissione  avviene  mediante  la
costituzione di una o  piu'  nuove  societa'  e  non  siano  previsti
criteri di attribuzione  delle  azioni  o  quote  diversi  da  quello
proporzionale. 
  Con il  consenso  unanime  dei  soci  e  dei  possessori  di  altri
strumenti  finanziari  che  danno  diritto  di  voto  nelle  societa'
partecipanti  alla  scissione  l'organo  amministrativo  puo'  essere
esonerato dalla  redazione  dei  documenti  previsti  nei  precedenti
commi. 
  Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies,
2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis
e 2505-ter. Tutti i  riferimenti  alla  fusione  contenuti  in  detti
articoli s'intendono riferiti anche alla scissione. 
  2506-quater (Effetti della scissione). - La  scissione  ha  effetto
dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio  del
registro delle imprese in cui sono iscritte le societa' beneficiarie; 
puo' essere tuttavia stabilita una data successiva,  tranne  che  nel
caso di scissione mediante costituzione di societa'  nuove.  Per  gli
effetti a cui si riferisce  l'articolo  2501-ter,  numeri  5)  e  6),
possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica  il  quarto
comma dell'articolo 2504-bis. 
  Qualunque societa' beneficiaria  puo'  effettuare  gli  adempimenti
pubblicitari relativi alla societa' scissa. 
  Ciascuna societa' e'  solidalmente  responsabile,  nei  limiti  del
valore effettivo del patrimonio netto ad essa  assegnato  o  rimasto,
dei debiti della societa' scissa non soddisfatti dalla  societa'  cui
fanno carico.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/07/2003,  n.
153 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.