Art. 7 
           Norme in tema di societa' costituite all'estero 
 
  1. Dopo il capo X del titolo V del libro V  del  codice  civile  e'
aggiunto il seguente: 
 
                              "Capo XI 
                Delle societa' costituite all'estero 
 
  2507 (Rapporti con il diritto comunitario). - L'interpretazione  ed
applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente  capo  e'
effettuata in  base  ai  principi  dell'ordinamento  delle  Comunita'
europee. 
  2508 (Societa' estere con  sede  secondaria  nel  territorio  dello
Stato). - Le societa' costituite all'estero,  le  quali  stabiliscono
nel  territorio  dello  Stato  una  o  piu'   sedi   secondarie   con
rappresentanza  stabile,  sono  soggette,  per  ciascuna  sede,  alle
disposizioni  della  legge  italiana  sulla  pubblicita'  degli  atti
sociali.  Esse  devono  inoltre  pubblicare,  secondo   le   medesime
disposizioni, il cognome, il nome, la data  e  il  luogo  di  nascita
delle persone che le rappresentano stabilmente nel  territorio  dello
Stato, con indicazione dei relativi poteri. 
  Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede  secondaria  non
puo' essere opposto che  gli  atti  pubblicati  ai  sensi  dei  commi
precedenti sono difformi da quelli  pubblicati  nello  Stato  ove  e'
situata la sede principale. 
  Le societa'  costituite  all'estero  sono  altresi'  soggette,  per
quanto riguarda le sedi secondarie, alle  disposizioni  che  regolano
l'esercizio dell'impresa  o  che  la  subordinano  all'osservanza  di
particolari condizioni. 
  Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa'
costituite  all'estero  devono  essere   contenute   le   indicazioni
richieste  dall'articolo  2250;  devono  essere   altresi'   indicati
l'ufficio del registro delle imprese presso la quale e'  iscritta  la
sede secondaria e il numero di iscrizione. 
  2509 (Societa' estere di tipo diverso da quelle  nazionali).  -  Le
societa' costituite all'estero, che sono di tipo  diverso  da  quelli
regolati in questo codice, sono soggette alle  norme  della  societa'
per  azioni,  per   cio'   che   riguarda   gli   obblighi   relativi
all'iscrizione degli atti sociali nel registro  delle  imprese  e  la
responsabilita' degli amministratori. 
  2509-bis   (Responsabilita'   in   caso   di   inosservanza   delle
formalita'). - Fino all'adempimento delle formalita' sopra  indicate,
coloro che agiscono in nome della societa' rispondono illimitatamente
e solidalmente per le obbligazioni sociali. 
  2510 (Societa' con prevalenti interessi stranieri). - Sono salve le
disposizioni delle  leggi  speciali  che  vietano  o  sottopongono  a
particolari condizioni l'esercizio di determinate attivita' da  parte
di societa' nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.".