Art. 9 
                  Norme di attuazione e transitorie 
 
  1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30  marzo  1942,  n.
318, recante  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  e
disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) l'articolo 92 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 92. - Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che
nomina l'amministratore giudiziario nelle societa' di cui ai capi V e
VI del titolo V del libro V del codice  priva  l'imprenditore,  dalla
sua data, dell'amministrazione della societa' nei limiti  dei  poteri
conferiti all'amministratore giudiziario. 
  Salvo  che  il  decreto  disponga  diversamente,   l'amministratore
giudiziario   non   puo'   compiere   atti   eccedenti    l'ordinaria
amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale. 
  Entro i limiti dei poteri  conferitigli,  l'amministratore  sta  in
giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative  alla  gestione
della societa'. 
  All'amministratore  giudiziario  possono  essere   attribuiti   per
determinati atti i poteri dell'assemblea. Le  relative  deliberazioni
non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale. 
  Il compenso  dell'amministratore  giudiziario  e'  determinato  dal
tribunale."; 
   b)  all'articolo  94,  i  primi  due  commi  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del  proprio
ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e
puo'  essere  revocato  dal  tribunale  su  richiesta  dei   soggetti
legittimati a chiederne la nomina. 
  L'amministratore  che  cessa  dal  suo   ufficio   deposita   nella
cancelleria del tribunale  del  luogo,  ove  e'  la  sede  principale
dell'impresa,  il  conto  della  gestione.  L'avvenuto  deposito   e'
comunicato immediatamente alla societa'."; 
   c) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni: 
     1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "I provvedimenti del  tribunale  previsti  dall'articolo  2409  del
codice sono disposti con decreto, il quale deve essere  comunicato  a
cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio  del  registro
delle imprese per l'iscrizione."; 
     2) il secondo comma e' abrogato; 
   d) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 104. - Il tribunale,  prima  di  procedere  alla  nomina  del
rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417  del
codice, deve sentire gli amministratori o il  consiglio  di  gestione
della societa'."; 
   e) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 106. - Le  norme  degli  articoli  92,  93  e  94  di  queste
disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato
della gestione  della  societa'  cooperativa  a  norma  dell'articolo
2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri  del
tribunale,  per  quanto  riguarda  le  disposizioni  dei   precedenti
articoli 92  e  94,  primo  comma,  l'autorita'  governativa  che  ha
nominato il commissario."; 
   f) dopo l'articolo 111 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 111-bis. - La misura rilevante di cui  all'articolo  2325-bis
del codice e' quella stabilita a norma dell'articolo 116 del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante  alla  data  del  1
gennaio 2004.  Nel  caso  previsto  dall'articolo  2409-bis,  secondo
comma, del  codice,  si  applicano  alla  societa'  di  revisione  le
disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162,  commi  1  e  2,  163,
commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998. 
  Art. 111-ter. - Chi richiede l'iscrizione presso il registro  delle
imprese dell'atto costitutivo di una societa'  deve  indicarne  nella
domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero  civico,  ove
e' posta la sua sede. In caso di  successiva  modificazione  di  tale
indirizzo gli amministratori  ne  depositano  apposita  dichiarazione
presso il registro delle imprese. 
  Art. 111-quater. - La societa' di  revisione  di  cui  all'articolo
2447-ter del codice e' scelta tra quelle iscritte nell'albo  speciale
delle societa' di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa a norma  delle  leggi  speciali;  essa  non  puo'
essere una persona fisica. 
  Art. 111-quinquies. - L'articolo 2632 del codice,  come  modificato
dal decreto legislativo 11 aprile 2002,  n.  61,  e'  sostituito  dal
seguente:  `Art.  2632.  -  Formazione  fittizia  del  capitale.  Gli
amministratori e i soci conferenti che, anche in  parte,  formano  od
aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni  di
azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del
capitale  sociale,  sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o   quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura  o  di
crediti  ovvero  del  patrimonio   della   societa'   nel   caso   di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.'. 
  Art. 111-sexies. - Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati. 
  Art. 111-septies. - Le cooperative sociali che rispettino le  norme
di cui  alla  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  sono  considerate,
indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del  codice,
cooperative a mutualita'  prevalente.  Le  cooperative  agricole  che
esercitano le attivita' di cui  all'articolo  2135  del  codice  sono
considerate cooperative a  mutualita'  prevalente  se  soddisfano  le
condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513  del  codice.  Le
piccole societa' cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto
1997, n. 266, nel termine  previsto  all'articolo  223-duodecies  del
codice devono trasformarsi nella  societa'  cooperativa  disciplinata
dall'articolo 2522 del codice. 
  Art. 111-octies. - Sono investitori  istituzionali  destinati  alle
societa' cooperative  quelli  costituiti  ai  sensi  della  legge  25
febbraio 1985, n.  49,  i  fondi  mutualistici  e  i  fondi  pensione
costituiti da societa' cooperative. 
  Art. 111-novies. - Le societa' di revisione di cui al secondo comma
dell'articolo 2545-octies del codice sono quelle di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
  Art. 111-decies. - Ferma  restando  la  natura  indivisibile  delle
riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione
previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  la
modificazione delle clausole previste dall'articolo  26  del  decreto
legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,
ovvero la decadenza dai benefici fiscali per  effetto  della  perdita
del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli  2512
e 2513 del codice. 
  Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai  sensi
dell'articolo 2545-octies del codice. 
  Art. 111-undecies. - Il Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  stabilisce,
con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza,
cosi' come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione  alla
struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a
specifiche  disposizioni  normative   cui   le   cooperative   devono
uniformarsi  e  alla  circostanza  che  la  realizzazione  del   bene
destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo
di tempo superiore all'anno di esercizio. 
  Art. 111-duodecies. - Qualora tutti  i  loro  soci  illimitatamente
responsabili, di cui all'articolo 2361, comma  secondo,  del  codice,
siano societa' per azioni, in accomandita per  azioni  o  societa'  a
responsabilita'  limitata,  le  societa'  in  nome  collettivo  o  in
accomandita semplice devono redigere il  bilancio  secondo  le  norme
previste per le societa' per azioni; esse devono inoltre  redigere  e
pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,  ed  in  presenza  dei
presupposti ivi previsti.". 
  2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo  1942,  n.
318, recante  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  e
disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) L'articolo 218 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 218. - Le societa' poste in  liquidazione  alla  data  del  1
gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori. 
  Le societa'  poste  in  liquidazione  dal  1°  gennaio  2004,  sono
liquidate secondo le nuove disposizioni."; 
   b) dopo l'articolo 223 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 223-bis. - Le societa' di cui ai capi V, VI e VII del  titolo
V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese
alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo  e
lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre
2004. 
  Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e
dello  statuto  alle  nuove  disposizioni,  anche  non  inderogabili,
possono essere assunte  dall'assemblea  straordinaria  a  maggioranza
semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata  dai  soci
partecipanti. 
  Le modifiche statutarie necessarie  per  l'attribuzione  all'organo
amministrativo, al  consiglio  di  sorveglianza  o  al  consiglio  di
gestione  della  competenza  all'adeguamento   dello   statuto   alle
disposizioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono
deliberate  dall'assemblea  straordinaria  con  le  modalita'  e   le
maggioranze indicate nei commi precedenti. 
  Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti  disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano  la  loro  efficacia
anche  se  non  sono  conformi  alle  disposizioni  inderogabili  del
presente decreto. 
  Dalla data del 1 gennaio  2004  non  possono  essere  iscritte  nel
registro delle imprese le societa' di cui ai capi V,  VI  e  VII  del
titolo  V  del  libro  V  del  codice  civile,  anche  se  costituite
anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo  e
statuto non conformi al decreto medesimo. Si  applica  in  tale  caso
l'articolo 2331, quarto comma, del codice. 
  Le societa' costituite anteriormente al 1 gennaio 2004 possono,  in
sede di costituzione  o  di  modificazione  dello  statuto,  adottare
clausole statutarie conformi ai decreti legislativi  attuativi  della
legge 3 ottobre 2001, n.  366.  Tali  clausole  avranno  efficacia  a
decorrere dal momento, successivo alla data del 1  gennaio  2004,  in
cui saranno iscritte  nel  registro  delle  imprese  con  contestuale
deposito dello statuto nella sua nuova versione. 
  Art. 223-ter. - Le societa'  per  azioni  costituite  prima  del  1
Cgennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro
possono conservare la forma della societa' per azioni per  il  tempo,
stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro
durata 
  Art. 223-quater. -  Nel  caso  in  cui  la  legge  prevede  che  le
autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436,  secondo
comma,  del  codice  civile  siano  rilasciate  successivamente  alla
stipulazione   dell'atto   costitutivo   o,   rispettivamente,   alla
deliberazione,  i  termini  previsti  dalle   suddette   disposizioni
decorrono dal giorno in cui l'originale  o  la  copia  autentica  del
provvedimento di autorizzazione e' stato consegnato al notaio. 
  L'autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni di  cui  al
primo  comma  e'  altresi'  legittimata,  qualora  l'iscrizione   nel
registro delle imprese sia avvenuta nonostante  la  loro  mancanza  o
invalidita', a proporre istanza per la cancellazione  della  societa'
medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la societa', in
camera di consiglio  e  nel  caso  di  accoglimento  dell'istanza  si
applica l'articolo 2332 del codice. 
  Art. 223-quinquies. - Tutti  i  termini  previsti  in  disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o  di
deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di  tali
atti nel registro delle imprese. 
  Art. 223-sexies. - Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379,
2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile  si  applicano  anche
alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo  che
l'azione sia stata gia' proposta. Tuttavia se i termini scadono entro
il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione  di
nullita' delle deliberazioni possono essere esercitate  entro  il  31
marzo 2004. 
  Art. 223-septies. - Se non  diversamente  disposto,  le  norme  del
codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai  sindaci
trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti  del
consiglio di  gestione  e  del  consiglio  di  sorveglianza,  per  le
societa' che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai  componenti
del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per  il
controllo sulla gestione, per le societa'  che  abbiano  adottato  il
sistema monistico. 
  Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente  nelle
leggi speciali e' da intendersi  effettuato  anche  al  consiglio  di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai  loro
componenti, ove compatibile con le specificita' di tali organi. 
  Art.  223-octies.  -  La  trasformazione   prevista   dall'articolo
2500-octies del codice  civile  e'  consentita  alle  associazioni  e
fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004  soltanto  quando  non
comporta distrazione, dalle originarie finalita', di fondi  o  valori
creati con contributi di terzi o  in  virtu'  di  particolari  regimi
fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati  in  virtu'  di
particolari regimi fiscali  di  agevolazione,  la  trasformazione  e'
consentita nel caso in cui  siano  previamente  versate  le  relative
imposte. 
  La trasformazione di cui al primo  comma  non  e'  consentita  alle
fondazioni bancarie. 
  Art. 223-novies. - I procedimenti previsti dall'articolo  2409  del
codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo  le
norme anteriormente vigenti. 
  Il tribunale ha il potere di  dichiarare  cessata  la  materia  del
contendere, qualora le modifiche introdotte comportino  la  sanatoria
delle irregolarita' denunciate. 
  Art. 223-decies. - Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si
applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al  1  gennaio
2004. 
  Art. 223-undecies. - I bilanci relativi ad  esercizi  chiusi  prima
del 1° gennaio 2004  sono  redatti  secondo  le  leggi  anteriormente
vigenti. 
  I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30
settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi  anteriormente
vigenti o secondo le nuove disposizioni. 
  I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre
2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni. 
  Art. 223-duodecies. - Le societa' di cui al capo I  del  titolo  VI
del libro V del codice civile, iscritte nel  registro  delle  imprese
alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo  e
lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31  dicembre
2004. 
  Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo
e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili  possono  essere
adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. 
  L'articolo 2365, secondo comma,  del  codice  civile,  nella  parte
relativa all'adeguamento  dello  statuto  a  disposizioni  normative,
trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte  con
i decreti legislativi attuativi della  legge  n.  366  del  2001.  Le
modifiche  statutarie  necessarie   per   l'attribuzione   all'organo
amministrativo, al  consiglio  di  sorveglianza  o  al  consiglio  di
gestione  della  competenza  all'adeguamento   dello   statuto   alle
disposizioni   di   cui   al   presente   decreto   sono   deliberate
dall'assemblea  straordinaria  con  le  modalita'  e  le  maggioranze
indicate nei commi precedenti. 
  Fino alla data indicata al primo comma le  previgenti  disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano  la  loro  efficacia
anche  se  non  sono  conformi  alle  disposizioni  inderogabili  del
presente decreto. 
  Dalla data del 1 gennaio  2004  non  possono  essere  iscritte  nel
registro delle imprese le societa' di cui al capo I del titolo VI del
libro V del codice, anche se costituite anteriormente a  detta  data,
che siano regolate da atto costitutivo  e  statuto  non  conformi  al
decreto medesimo. Si applica in tale  caso  l'articolo  2331,  quarto
comma, del codice civile. 
  Le disposizioni fiscali di  carattere  agevolativo  previste  dalle
leggi speciali si applicano soltanto alle  cooperative  a  mutualita'
prevalente. 
  Conservano le agevolazioni fiscali le societa' cooperative e i loro
consorzi che, con le modalita'  e  le  maggioranze  previste  per  le
deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice,  adeguano  i
propri  statuti  alle  disposizioni  che  disciplinano  le   societa'
cooperative a mutualita' prevalente entro il 31 dicembre 2004. 
  Art.  223-terdecies.  -  Le  banche  di  credito  cooperativo   che
rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative
a mutualita' prevalente. 
  Alle banche popolari, alle banche  di  credito  cooperativo  ed  ai
consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti  alla  data
di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001. 
  Art. 223-quaterdecies. - Nelle cooperative  che  hanno  adottato  e
osservano le clausole  previste  dall'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data  del
1 gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere  il
patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale
versato  e  rivalutato  ed  i  dividendi  non   ancora   distribuiti,
eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo  del
capitale  della  nuova  societa',  ai  fondi  mutualistici   per   la
promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
  Art. 223-quinquiesdecies. - Le cooperative che non  hanno  adottato
le clausole previste dall'articolo  14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del  1  gennaio
2004, possono deliberare la trasformazione in societa' lucrative  con
le maggioranze previste dall'articolo 2545-decies  del  codice  senza
che  trovi  applicazione  la  devoluzione  del  patrimonio  ai  fondi
mutualistici. 
  L'obbligo   di   devolvere   le   riserve   indivisibili   previsto
dall'articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la  rinunzia
ai benefici fiscali da parte della  cooperativa,  limitatamente  alle
riserve indivisibili accantonate  ai  sensi  dell'articolo  2545-ter,
primo comma, del codice dal 1 gennaio 2004. 
  Art. 223-sexiesdecies. - Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle
attivita' produttive predispone un Albo  delle  societa'  cooperative
tenuto a cura  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  ove  si
iscrivono le cooperative  a  mutualita'  prevalente,  e  a  tal  fine
consente  di   depositare   i   bilanci   attraverso   strumenti   di
comunicazione informatica. In una diversa sezione del  medesimo  Albo
sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse  da  quelle  a
mutualita' prevalente. 
  Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adegua  ogni  tre  anni,  con  proprio
decreto le previsioni di cui all'articoli  2519  e  2525  del  codice
tenuto conto delle variazioni dell'indice  nazionale  generale  annuo
dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate
dall'Istat. 
  Art. 223-septiesdecies. -  Fermo  restando  quanto  previsto  degli
articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro  il
31 dicembre 2004 gli enti cooperativi  che  non  hanno  depositato  i
bilanci di esercizio  da  oltre  cinque  anni,  qualora  non  risulti
l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari,  sono  sciolti  senza
nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorita' di  vigilanza
da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio
di trenta giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  i
creditori o  gli  altri  interessati  possono  presentare  formale  e
motivata domanda all'autorita' governativa,  intesa  ad  ottenere  la
nomina  del  commissario  liquidatore;  in  mancanza,  a  seguito  di
comunicazione  dell'autorita'  di  vigilanza,  il  conservatore   del
registro delle  imprese  territorialmente  competente  provvede  alla
cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal
registro medesimo. 
  Art. 223-octiesdecies. - I  bilanci  relativi  ad  esercizi  chiusi
prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi  anteriormente
vigenti. 
  I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la  data  del  1  gennaio
2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo  le
leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. 
  I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31  dicembre
2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni. 
  Art.  223-noviesdecies.  -  Le  societa'   cooperative   poste   in
liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi
anteriori. 
  Le societa' cooperative poste in liquidazione  dopo  il  1  gennaio
2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni. 
  Art. 223-vicies. - I procedimenti riguardanti societa'  cooperative
previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1  gennaio  2004,
proseguono secondo le norme anteriormente vigenti. 
  Art.  223-vicies  semel.  -  Il  limite  di  cinque  anni  previsto
dall'articolo 2341-bis si  applica  ai  patti  parasociali  stipulati
prima del 1 gennaio 2004 e decorre dalla medesima data. 
  Art. 223-vicies bis. - Qualora la fattispecie di cui al primo comma
dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1  gennaio  2004,  il
termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore. 
  Art. 223-vicies ter. - Non si applica la lettera e) del primo comma
dell'articolo 2437  del  codice  alla  eliminazione  delle  cause  di
recesso, previste nel secondo comma del  medesimo  articolo,  purche'
deliberata entro il 30 giugno 2004.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/07/2003,  n.
153 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 94 e 103 del regio
          decreto  30  marzo   1942,   n.   318   (Disposizioni   per
          l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie),
          come modificati dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 94. - L'amministratore giudiziario deve adempiere
          ai doveri del proprio ufficio con  la  diligenza  richiesta
          dalla natura del proprio ufficio e puo' essere revocato dal
          tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne
          la nomina. 
              L'amministratore che cessa  dal  suo  ufficio  deposita
          nella cancelleria del tribunale del luogo, ove e'  la  sede
          principale   dell'impresa,   il   conto   della   gestione.
          L'avvenuto  deposito  e'  comunicato  immediatamente   alla
          societa'. 
              Il  presidente  del   tribunale   con   decreto   fissa
          l'udienza, in termine non inferiore a quindici  giorni  dal
          deposito, nella quale le parti possono presentare  le  loro
          osservazioni, e nomina un giudice  per  la  procedura.  Non
          sono ammesse  contestazioni  relative  ai  criteri  tecnici
          della   gestione   nei   limiti   dei   poteri    conferiti
          all'amministratore. 
              Si  applicano  le  disposizioni  degli  articoli   263,
          secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.". 
              "Art. 103. - I  provvedimenti  del  tribunale  previsti
          dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il
          quale deve essere comunicato a cura del cancelliere,  entro
          cinque giorni, all'ufficio del registro delle  imprese  per
          l'iscrizione.".