Art. 3.
    1.  All'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge,
valutato in euro 10.140 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2002,
si  provvede,  per  gli  anni  2002  e  2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.