(Accordo-art. 1)
                               ACCORDO 
 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
              ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA 
      SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI 
 
   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il   Governo   della
Repubblica  di   Armenia   successivamente   denominati   le   "Parti
Contraenti", 
   al fine  di  facilitare  e  regolare  nel  reciproco  interesse  i
trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia
con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, 
 
                   hanno concordato quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
   I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare
trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito
nel  territorio   dell'altra   Parte   Contraente   con   autoveicoli
immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, 
secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo