(Accordo-art. 10)
                               Art. 10 
 
   1. Per tutti gli altri servizi  con  autobus  non  previsti  negli
articoli precedenti  del  presente  Accordo  e'  necessario  ottenere
preventivamente  di  volta  in  volta   l'autorizzazione   rilasciata
dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 
   2. L'autorizzazione e' rilasciata all'impresa in  base  a  domanda
indirizzata all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 
   3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione  del
viaggio, dell'itinerario, della finalita'  del  viaggio  stesso,  del
veicolo da utilizzare  e  tutte  le  altre  indicazioni  che  saranno
richieste di comune accordo dalle Autorita'  competenti  delle  Parti
Contraenti. 
   4. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti  trasmette
le  domande  ammesse  all'Autorita'   competente   dell'altra   Parte
Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria. 
   5. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie
determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
   6. Dopo  aver  ricevuto  il  parere  favorevole  dell'altra  Parte
Contraente  l'Autorita'  del  Paese  nel  quale  ha  sede   l'impresa
richiedente rilascia l'autorizzazione.