(Accordo-art. 11)
                               Art. 11 
 
   1. L'impresa con sede sociale nel territorio di  una  delle  Parti
Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per
i  trasporti  tra  i  due  Paesi,  di  un'autorizzazione   rilasciata
dall'Autorita' competente dell'altro  Paese,  salvo  quanto  disposto
dagli Artt.  12  e  13  e  salvo  diversa  decisione  adottata  dalla
Commissione Mista sull'esenzione  dell'autorizzazione  nei  trasporti
bilaterali. 
   2. L'autorizzazione e' valida per un viaggio di andata e ritorno. 
   3.  Nell'effettuazione  del  trasporto  di  merci  l'ingresso,  il
movimento e la permanenza dei veicoli  nonche'  dei  conducenti,  nel
territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti,  a
titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e cautele
quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.