Art. 12 Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: 1) i trasporti funebri; 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente; 5) i trasporti postali; 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 10) i trasporti di api e avannotti. 2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, puo' avere variazioni in sede di Commissione Mista. 3 Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.