(Accordo-art. 12)
                               Art. 12 
 
   Fatte  salve  le  norme  in  vigore  che  regolano  l'ingresso   e
l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente  elenco  di
trasporti nei e dai territori delle due Parti  Contraenti,  non  sono
soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: 
 
1) i trasporti funebri; 
2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 
3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o  in
   provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 
4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti  ai  veicoli
   adibiti ai trasporti di viaggiatori e  trasporti  di  bagagli  per
   mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso  aeroporti  o  da
   essi proveniente; 
5) i trasporti postali; 
6) i trasporti di articoli necessari alle cure  mediche  in  caso  di
   soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 
7) i trasporti di merci di valore  (per  esempio,  metalli  preziosi)
   effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da  altre
   forze di protezione; 
8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione  marittima  ed
   aerea; 
9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci
   e destinato a sostituire un veicolo  divenuto  inutilizzabile  nel
   territorio dell'altro Stato Contraente nonche' il ritorno a  vuoto
   del veicolo in avaria dopo la riparazione.  Il  proseguimento  del
   trasporto con veicolo di sostituzione si  effettuera'  avvalendosi
   dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 
10) i trasporti di api e avannotti. 
 
   2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai  sensi  del
presente articolo, puo'  avere  variazioni  in  sede  di  Commissione
Mista. 
   3 Nell'effettuazione dei trasporti di cui  al  presente  articolo,
sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da  particolari
normative di settore.