Art. 13 1. L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse non sono soggetti ad autorizzazione. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.