(Accordo-art. 13)
                               Art. 13 
 
   1. L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto  all'impresa  ad
effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro
senza rimorchio,  autotreno  autoarticolato),  entro  il  periodo  di
validita'  indicato  nell'autorizzazione   medesima,   comunque   non
superiore ad un anno. 
   2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti  Contraenti,
salvo  diversa  intesa  delle  Parti  stesse  non  sono  soggetti  ad
autorizzazione. 
   3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i
trasporti attraverso il territorio di uno dei  due  Stati  Contraenti
con destinazione verso uno Stato terzo senza  che  vi  sia  carico  o
scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso  il
quale il transito ha luogo.