(Accordo-art. 14)
                               Art. 14 
 
   1. Non  e'  permesso  assumere  sul  territorio  dell'altra  Parte
Contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della  stessa
Parte. 
   2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio
di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese  Contraente
ed  un  Paese  terzo  e  viceversa,  salvo  diversa  decisione  della
Commissione   Mista   che   stabilisce   apposito   contingente    di
autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del  Paese  terzo,  se
necessaria.