(Accordo-art. 16)
                               Art. 16 
 
   Le modalita' per il rilascio dei biglietti,  per  la  compilazione
dei documenti richiesti per il  trasporto  dei  viaggiatori  e  delle
merci, per la tenuta dei registri  e  per  la  rilevazione  dei  dati
statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate  di
comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.