(Accordo-art. 17)
                               Art. 17 
 
   1. I trasportatori e il personale  impiegato  sui  veicoli  con  i
quali si effettua il trasporto ai sensi  del  presente  Accordo  sono
tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione  stradale  ed
ai trasporti in vigore nel territorio della Parte  Contraente  quando
tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. 
   2. Per le violazioni delle norme di cui  al  comma  precedente  si
risponde davanti alle Autorita' della Parte Contraente nel territorio
della quale le violazioni sono state commesse.