(Accordo-art. 2)
                               Art. 2 
 
   In accordo con quanto disposto dalla legislazione  in  vigore  per
l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti
Contraenti,   il   presente   Accordo   si   applica   ai   trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati  tra  i  territori  dei  due
Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati  al  trasporto
di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso  quello  del
conducente (autobus).