(Accordo-art. 20)
                               Art. 20 
   1.  Ciascuna  Parte  Contraente  consente   l'ingresso   nel   suo
territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra  Parte
Contraente  in  esenzione  temporanea  dai  diritti  doganali   senza
proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano reisportati. 
   2. Le Parti Contraenti possono  esigere  che  tali  veicoli  siano
sottoposti alle  formalita'  doganali  richieste  per  la  temporanea
importazione nei rispettivi territori nazionali.