(Accordo-art. 21)
                               Art. 21 
 
   1. Il conducente e gli altri membri  dell'equipaggio  del  veicolo
possono importare temporaneamente in esenzione dai diritti doganali e
dalle  tasse  di  entrata,  una  quantita'  ragionevole  di   oggetti
necessari alloro  bisogni  personali,  per  le  normali  esigenze  di
viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro  soggiorno  sul
territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione  che  non  siano
ceduti. 
   2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di
tabacco, di sigari e di sigarette destinati  all'uso  personale,  nel
rispetto  delle  disposizioni  doganali  in  vigore  sul   territorio
dell'altra Parte Contraente. 
   3. Questi benefici sono accordati alle  condizioni  fissate  dalle
Autorita' doganali  e  che  concernono  l'importazione  in  esenzione
temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.