(Accordo-art. 22)
                               Art. 22 
 
   Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e  dalle  tasse  di
entrata, senza proibizioni  ne'  restrizioni,  i  combustibili  ed  i
carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente
importati,  restando  inteso  che  il  serbatoio  normale  e'  quello
previsto dal costruttore per il  tipo  di  veicolo  di  cui  trattasi
nonche'  una  minima  quantita'  di   lubrificante   necessaria   per
l'ordinaria manutenzione del veicolo durante il viaggio.