Art. 22 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi nonche' una minima quantita' di lubrificante necessaria per l'ordinaria manutenzione del veicolo durante il viaggio.