(Accordo-art. 23)
                               Art. 23 
 
   1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di  un  veicolo,
gia'  importato  temporaneamente,  che  effettua  una  dei  trasporti
previsti dal presente Accordo, sono ammessi in  esenzione  temporanea
dai diritti doganali e dalle tasse di entrata,  senza  restrizioni  e
proibizioni, con  l'osservanza  delle  formalita'  doganali  previste
dalla legislazione delle Parti Contraenti. 
   2. Per  le  parti  sostituite  e  non  riesportate  e'  dovuto  il
pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno  che,
conformemente  alle  disposizioni  della   legislazione   del   Paese
d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente  a  tale
Paese oppure distrutte a spese  degli  interessati,  sotto  vigilanza
doganale.