(Accordo-art. 24)
                               Art. 24 
 
   1. La fatturazione ed i  pagamenti  per  i  servizi  di  trasporto
effettuati in applicazione  del  presente  Accordo,  dovranno  essere
eseguiti in valuta liberamente convertibile al  tasso  di  cambio  di
mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 
   2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni  o
indebiti ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 
   3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra  le
Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo  secondo  le
disposizioni di quest'ultimo accordo.